1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione della sovvenzione.
2. Le spese devono essere reali, ovvero effettivamente sostenute e contabilizzate, pertinenti e quindi direttamente collegabili alla spesa ammessa a sovvenzione.
3. Le spese devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, anche di data successiva al 31 dicembre purchè inerenti ad attività dell’anno di concessione del contributo.
4. La documentazione fiscale deve essere conforme alle disposizioni di legge e riportare il timbro del soggetto beneficiario della sovvenzione.
5. Le domande di liquidazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
6. L’Ufficio può richiedere ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria della rendicontazione.
7. La liquidazione della sovvenzione avviene dietro presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione relativa alla spesa ammessa.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 17/93 la documentazione da produrre può essere limitata all’importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l’obbligo di una dichiarazione sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente che attesti il deposito, in originale o in copia, presso la sede della persona giuridica, delle fatture quietanzate e/o dei mandati di pagamento per l’importo totale ammesso, nonché dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa, ammessa all’agevolazione.
8. Se la spesa per la quale è stata concessa la sovvenzione è minore rispetto a quella ammessa, essa è ridotta e ricalcolata sull’importo delle spese effettivamente sostenute secondo la percentuale concessa.