(1) La Giunta provinciale adotta le regolamentazioni specifiche e di dettaglio, nonché eventuali deroghe alle presenti disposizioni, se ritenute opportune per il personale delle scuole dell’infanzia e per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione o per altre categorie di personale equiparato. In mancanza di quanto sopra indicato, le disposizioni di cui al presente Capo trovano applicazione nei confronti di tutto il personale insegnante ed equiparato, compresi i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione di bambini e alunni in situazione di handicap.