(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, è così sostituito:
“Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, sulle cave e torbiere.”
(1) Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 5/bis:
“Art. 5/bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)
1. I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.