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In vigore al: 27/05/2016

b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 331)
Area Scuole di Musica Tedesche e Ladine 2)

1)
Pubblicato nel B.U. 23 ottobre 2012, n. 43.
2)
La rubrica è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 novembre 2012, n. 41.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  In esecuzione dell’articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l’area scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole di musica tedesche, facente capo al Dipartimento istruzione e formazione tedesca.

(2)  Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l’area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite opportune offerte formative, nonché mediante l’adozione di altri provvedimenti ritenuti idonei all’assolvimento di detti compiti.

(3)  I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all’area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l’organizzazione, l’attuazione e l’amministrazione delle loro attività. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.

Art. 2 (Competenze dell’area scuole di musica tedesche)  

(1)  L’area scuole di musica tedesche, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a:

  1. pianificare, attuare e controllare le attività di cui all’articolo 1, comma 2;
  2. pianificare la costituzione e la dislocazione di scuole di musica sul territorio provinciale, per garantire un’adeguata formazione musicale di base ed un’idonea offerta musico-pedagogica;
  3. gestire le scuole di musica istituite dalla Giunta provinciale, le quali svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d’insieme, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;
  4. elaborare dei piani e degli ordinamenti di studio nonché delle regole procedurali interne per le scuole di musica in lingua tedesca;
  5. pianificare ed organizzare l’aggiornamento del personale;
  6. valutare le attività svolte;
  7. collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell’infanzia e scuole di ogni ordine e grado;
  8. svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale;
  9. curare l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici.

Art. 3 (Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa)    delibera sentenza

(1)  Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all’area scuole di musica tedesche è riconosciuta autonomia funzionale. L’area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonché le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

(2)  Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  La riscossione delle rette di frequenza è effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l’istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui è responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica.

massimeDelibera 26 aprile 2016, n. 441 - Riduzione delle rette di frequenza presso le scuole di musica dell'Area scuole di musica tedesche e ladine

Art. 4 (Coordinamento dell’area)

(1)  L’area scuole di musica tedesche è coordinata da un direttore/una direttrice provinciale delle scuole di musica. Al direttore/Alla direttrice provinciale delle scuole di musica spetta il ruolo di diretto/diretta superiore delle direttrici e dei direttori delle scuole di musica e del personale assegnato al servizio sezione musica popolare ed al servizio amministrativo centrale.

Art. 5 (Funzioni del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica nonché dei direttori e delle direttrici delle scuole di musica)

(1)  Il direttore/la direttrice provinciale delle scuole di musica esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta; esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al direttore/alla direttrice provinciale compete in particolare la consulenza professionale, la direzione e la vigilanza di tutti gli aspetti e prestazioni inerenti alla didattica e alla pedagogia musicale. Tali compiti sono svolti d’intesa con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta.

(2)  Le direttrici e i direttori delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le direzioni delle scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione ed al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica.

Art. 6 (Responsabilità ed attività contrattuale del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica)

 

(1)  La direttrice/il direttore provinciale delle scuole di musica risponde della legittimità dei provvedimenti da lui/lei adottati e provvede agli adempimenti contrattuali ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 7 (Comitato consultivo)

(1)  La Giunta provinciale può nominare un comitato consultivo, composto da un minimo di cinque e un massimo di sette membri. Il comitato ha funzioni consultive in materia di sviluppo e di orientamento dell’area scuole di musica. I membri del comitato sono esperti ed esperte nei settori della musica, dell’istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per questa attività di consulenza spetta unicamente il rimborso spese.

Art. 8 (Composizione dell’area scuole di musica tedesche)

(1)  L’area scuole di musica tedesche è costituita dalle direzioni delle scuole di musica elencate nell’Allegato “A”, dalla sezione musica popolare e dal servizio amministrativo centrale.

Art. 9 (Gestione delle scuole di musica delle località ladine e forme di collaborazione)

(1)  L’assessore/assessora competente per il Dipartimento istruzione e formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine all’area scuole di musica tedesche.

(2)  In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra l’area scuole di musica tedesche e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.

Art. 10 (Assegnazione del personale)

(1)  Il personale insegnante ed amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina è assegnato proporzionalmente all’area scuole di musica tedesche, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. In caso di delega ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è assegnato l’intero personale.

Art. 11 (Patrimonio)

(1)  A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’intero patrimonio del disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 11/bis Trattamento dei dati di alunne e alunni

(1)  Per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, al fine di promuovere la cultura musicale e la formazione di alunne e alunni, l’Area scuole di musica tedesche e ladine e le singole scuole di musica, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere ad altri soggetti pubblici, a enti pubblici economici o a privati i dati personali di alunne e alunni – ad eccezione di quelli sensibili e giudiziari – a condizione che i dati stessi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle predette finalità e siano indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 3)

3)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 luglio 2013, n. 20.

Art. 12 (Norma transitoria)

(1)  In prima applicazione la direttrice provinciale delle scuole di musica reggente è incaricata del coordinamento dell’area di cui all’articolo 1.

(2)  Il futuro direttore/la futura direttrice provinciale delle scuole di musica è inquadrato/inquadrata come coordinatore/coordinatrice di area.

(3)  Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina relative ai piani e agli ordinamenti di studio, al regolamento di esame, allo svolgimento delle settimane musicali estive, alla promozione dei talenti, alla collaborazione con le associazioni e istituzioni musicali italiane e austriache, nonché i provvedimenti sulla gestione organizzativa dell’orchestra sinfonica giovanile provinciale rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente decreto, finché non saranno sostituiti da nuovi provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A)

 

 

 

Musikschuldirektion mit Schulstellen

Direzioni di scuola di musica e

relativi plessi

 

 

Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule*

Comuni nel bacino di utenza della scuola di musica*

 

1.  Bozen/ Bolzano

3 Gemeinden/ 3 comuni

  • Bozen – Gries/Bolzano – Gries
  • (Sitz/Sede)

1.   Bozen/Bolzano

  • Bozen – Altstadt/Bolzano - Centro

2.   Karneid/Cornedo

  • Jenesien/S. Genesio

3.   Jenesien/S. Genesio

 

 

 

2.  Brixen/ Bressanone

9 Gemeinden/ 9 comuni

Stadt/Città (Sitz/Sede)

4.  Brixen/Bressanone

Mühlbach/Rio di Pusteria

5.  Franzensfeste/Fortezza

Vintl/Vandoies

6.   Lüsen/Luson

 

7.   Natz-Schabs/Naz-Sciaves

 

8.   Vahrn/Varna

 

9.   Mühlbach/Rio di Pusteria

 

10.   Rodeneck/Rodengo

 

11.   Terenten/Terento

 

12.   Vintl/Vandoies

 

 

3.  Bruneck/ Brunico

6 Gemeinden/6 comuni

Stadt/Città (Sitz/Sede)

13.   Bruneck/Brunico

Ehrenburg/Casteldarne

14.   Gais/Gais

 

15.   Percha/Perca

 

16.   Pfalzen/Falzes

 

17.   St. Lorenzen/S. Lorenzo

 

18.   Kiens/Chienes

 

 

4.  Klausen/Seis

  Chiusa/Siusi

10 Gemeinden/ 10 comuni

  • Klausen/Chiusa (Sitz/Sede)

19.   Barbian/Barbiano

  • Seis/Siusi

20.  Feldthurns/Velturno

  • St. Peter-Villnöß/S. Pietro-Funes

21.  Kastelruth/Castelrotto

 

22.   Klausen/Chiusa

 

23.   Lajen/Laion

 

24.  Tiers/Tires

 

25.   Villanders/Villandro

 

26.   Villnöß/Funes

 

27.   Völs/Fiè

 

28.   Waidbruck/Ponte Gardena

 

 

5.   Lana/Ulten/Nonsberg

  Lana/Val d’Ultimo/Val di Non

9 Gemeinden/ 9 comuni

  • Lana/Lana (Sitz/Sede)

29.   Burgstall/Postal

  • St. Walburg/S. Valpurga

30.   Lana/Lana

  • U.lb.Fr.i.W.-St. Felix/Senale-San Felice

31.   Laurein/Lauregno

 

32.   Proveis/Proves

 

33.   St. Pankraz/S. Pancrazio

 

34.   Tisens/Tesimo

 

35.   Tscherms/Cermes

 

36.   U.lb.Fr.i.W.-St. Felix/Senale-San Felice

 

37.   Ulten/Val d’ Ultimo

 

 

 

6.  Leifers/Regglberg/

  Laives/Regglberg

 

6 Gemeinden/ 6 comuni

  • Leifers/Laives (Sitz/Sede)

38.   Branzoll/Bronzolo

  • Deutschnofen/Nova Ponente

39.   Leifers/Laives

  • Aldein/Aldino

40.   Pfatten/Vadena

  • Welschnofen/Nova Levante

41.   Aldein/Aldino

 

42.   Deutschnofen/Nova Ponente

 

43.   Welschnofen/Nova Levante

 

 

7.  Meran/ Passeier

  Merano/Passiria

12 Gemeinden/ 12 comuni

  • Meran/Merano (Sitz/Sede)

44.  Algund/Lagundo

  • St. Leonhard Passeier/
  • S.Leonardo Passiria

45.   Hafling/Avelengo

  • Moos in Passeier/
  • Moso in Passiria

46.   Kuens/Caines

 

47.   Marling/Marlengo

 

48.   Meran/Merano

 

49.   Riffian/Riffiano

 

50.   Schenna/Scena

 

51.   Tirol/Tirolo

 

52.   Vöran/Verano

 

53.   Moos in Passeier/Moso in Passiria

 

54.   St.Leonhard in Passeier/S. Leonardo in Passiria

 

55.   St. Martin in Passeier/S. Martino in Passiria

 

 

8.  Oberer Vinschgau/

  Alta Val Venosta

8 Gemeinden/ 8 comuni

  • Prad/Prato (Sitz/Sede)

56.   Glurns/Glorenza

  • Mals/Malles

57.   Graun/Curon

  • St. Valentin/Curon

58.   Mals/Malles

  • Laas/Lasa

59.   Prad/Prato

 

60.   Schluderns/Sluderno

 

61.   Stilfs/Stilves

 

62.   Taufers i.M./Tubre

 

63.   Laas/Lasa

 

 

9.   Oberes Pustertal

   Alta Val Pusteria

9 Gemeinden/ 9 comuni

  • Welsberg/Monguelfo (Sitz/Sede)

64.   Gsies/Valle di Casies

  • Toblach/Dobbiaco

65.   Innichen/S. Candido

  • Innichen/S. Candido

66.   Niederdorf/Villa Bassa

  • Olang/Valdaora

67.   Olang/Valdaora

 

68.   Prags/Braies

 

69.   Rasen-Antholz/Rasun-Anterselva

 

70.   Sexten/Sesto

 

71.   Toblach/Dobbiaco

 

72.   Welsberg/Monguelfo

 

 

10.  Ritten / Sarntal

  Renon/ Val Sarentino

2 Gemeinden/ 2 comuni

  • Klobenstein/Collalbo

73.   Ritten/Renon

  • Sarntal/Val Sarentino

74.   Sarntal/Sarentino

 

 

11.  Sterzing / Vipiteno

5 Gemeinden/ 5 comuni

Stadt/Città

75.   Brenner/Brennero

 

76.   Freienfeld/Campo di Trens

 

77.   Pfitsch/Val di Vizze

 

78.   Ratschings/Racines

 

79.  Sterzing/Vipiteno

 

 

12.  Taufers/Ahrntal

  Campo Tures/Valle Aurina

4 Gemeinden/ 4 comuni

  • Sand i.T./Campo Tures (Sitz/Sede)

80.   Ahrntal/Valle Aurina

  • St. Johann/S. Giovanni

81.   Mühlwald/Selva dei Molini

 

82.   Prettau/Predoi

 

83.   Sand in Taufers/Campo Tures

 

 

13.   Unterland/ Bassa Atesina

10 Gemeinden/ 10 comuni

  • Auer/Ora (Sitz/Sede)

84.   Altrei/Anterivo

  • Tramin/Termeno

85.   Auer/Ora

  • Salurn/Salorno

86.   Kurtatsch/Cortaccia

  • Kurtatsch/Cortaccia

87.   Kurtinig/Cortina

 

88.   Margreid/Magrè

 

89.   Montan/Montagna

 

90.   Neumarkt/Egna

 

91.   Salurn/Salorno

 

92.   Tramin/Termeno

 

93.   Truden/Trodena

 

 

14.   Unterer Vinschgau /

   Bassa Val Venosta

8 Gemeinden/ 8 comuni

  • Naturns/Naturno (Sitz/Sede)

94.   Kastelbell/Castelbello

  • Latsch/Laces

95.   Latsch/Laces

  • Schlanders/Silandro

96.   Naturns/Naturno

  • Schnals/Senales

97.   Partschins/Parcines

 

98.   Plaus/Plaus

 

99.   Schnals/Senales

 

100.  Martell/Martello

 

101.   Schlanders/Silandro

 

 

15.   Überetsch/Mittleres Etschtal

  Oltradige / Media Val d´Adige

7 Gemeinden/ 7 comuni

  • Eppan/Appiano (Sitz/Sede)

102.   Eppan/Appiano

  • Kaltern/Caldaro

103.   Kaltern/Caldaro

  • Terlan/Terlano

104.  Andrian/Andriano

  • Mölten/Meltina

105.   Gargazon/Gargazzone

 

106.   Mölten/Meltina

 

107.   Nals/Nalles

 

108.   Terlan/Terlano

 

 

 

Allegato B 4)

 

 

Musikschuldirektion mit Schulstellen

Direzioni scuola di musica e relativi plessi

Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule*

Comuni nel bacino di utenza delle scuola di musica*

 

 

Gadertal/Val Badia

5 Gemeinden/ 5 comuni

  Stern/La Villa (Sitz/Sede)

  1. Abtei/Pedraces

  St. Martin In Thurn/S. Martino in   Badia

  2. Corvara/Corvara

  St. Vigil/Enneberg/S. Vigilio di   Marebbe

  3. Enneberg/Marebbe

  Wengen/La Valle

  4. St. Martion In Thurn/S. Martino in Badia

 

  5. Wengen/La Valle

 

 

Gröden/Val Gardena

3 Gemeinden/ 3 comuni

  St. Ulrich/Oritisei (Sitz/Sede)

  6. St. Cristina in Gröden/S. Cristina Val   Gardena

  Wolkenstein in Gröden/Selva di Val   Gardena

  7. St. Ulrich/Ortisei

 

  8. Wolkenstein in Gröden/Selva di Val   Gardena

 

 

* Schüler/innen können in begründeten Fällen auch Musikschulen außerhalb ihres Einzugsgebietes besuchen.

 

* In casi motivati gli allievi e le allieve possono frequentare anche scuole di musica al di fuori del bacino di utenza di appartenenza.

 

 

4)
L'allegato B è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 novembre 2012, n. 41.
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