(1) L’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:)
“Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)
1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo.
2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:
- le persone e le famiglie i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – sono usufruttuari, proprietari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non siano locate o che non siano oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sia stata locata a persone che non abbiano alcun rapporto di parentela con il proprietario o abbiano con lo stesso un rapporto di parentela oltre il terzo grado;
- i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici o sociosanitari privati;
- i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti di primo grado o affini di primo grado;
- i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
- gli studenti;
- i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano il canone di locazione.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno lasciato la famiglia di origine e stipulato un contratto di locazione hanno diritto, per il periodo di un anno dall’inizio del rapporto di locazione, alla prestazione solo nella misura del 50 percento dell’importo di cui al comma 7.
4. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.
5. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:
- i locatari di unità immobiliari di proprietà di parenti di primo grado o affini di primo grado;
- i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
- gli studenti;
- i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano le spese accessorie.
6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.
7. Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.
8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.
9. Per la concessione del contributo al canone di locazione il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,7.
10. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,22.
11. La prestazione ammonta al 100 percento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 5 percento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.
12. La prestazione è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.
13. Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.
14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.
15. In deroga a quanto previsto all’articolo 17, commi 2 e 3, alle persone di cui all’articolo 17, comma 2, la prestazione è concessa in ogni caso solo dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5.
(6. La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.”