(1) Dopo l’articolo 20/ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili comunali) - 1. I comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.”