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In vigore al: 27/05/2016

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

  1. investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
  2. investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  3. edilizia abitativa rurale;
  4. infrastrutture in zone rurali;
  5. promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  6. tutela e miglioramento dell’ambiente;
  7. miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
  8. mortalità del bestiame;
  9. lotta alle epizoozie;
  10. misure di emergenza in agricoltura;
  11. rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
  12. produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  13. miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  14. provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  15. crediti di gestione aziendale;
  16. consulenza e assistenza tecnica;
  17. innovazione e progetti dimostrativi;
  18. primo insediamento dei giovani agricoltori.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività.”

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