(1) L’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Misure a favore della zootecnia) - 1. Per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, il miglioramento genetico e il benessere degli animali nonché la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di carne e di latte, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi: