(1) I consorzi di cui all'articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro.6)
(2) Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.
(3) Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'articolo 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.
(4) I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.