In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 1 (Finalità)

(1) La presente legge disciplina l'organizzazione turistica preposta allo sviluppo della promozione turistica, che si articola nelle seguenti strutture:

  1. azienda provinciale per la promozione turistica;
  2. associazioni turistiche;
  3. consorzi turistici.

CAPO I
Azienda provinciale per la promozione turistica

Art. 2-14 2)

2)
Abrogati dall'art. 2, comma 3, della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

CAPO II
Associazioni turistiche

Art. 15 (Finalità e compiti dell'associazione)

(1) Sono associazioni turistiche le associazioni non aventi fini di lucro, costituitesi a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a:

  1. istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza;
  2. promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
  3. realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing turistico;
  4. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  5. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;
  6. collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;
  7. svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente.

Art. 15/bis (Costituzione di associazioni turistiche)

(1) Le associazioni turistiche di cui all’articolo 15 possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa. 3)

3)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 16 maggio 2012, n. 9.

Art. 16 (Iscrizione nell'elenco e cancellazione)

(1) Le associazioni turistiche sono iscritte in apposito elenco tenuto presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, a condizione che:

  1. la zona di competenza dell'associazione turistica comprenda, di regola, l'intero territorio di un comune;
  2. l'adesione all'associazione sia aperta a tutti gli interessati al turismo della zona;
  3. l'associazione adotti uno statuto che si conformi ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;
  4. le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, nonché dai proventi di eventuali imposte e tasse turistiche, siano adeguate al raggiungimento degli scopi statutari;
  5. l'associazione, qualora abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata, disponga di una sede centrale convenientemente attrezzata, con facoltà di istituire uffici di informazione distaccati;
  6. l'associazione adotti la denominazione "associazione turistica" con l'aggiunta del nome del comune o della zona in cui intende operare; ulteriori aggiunte devono essere autorizzate dall'assessore competente.

(2) In un medesimo ambito territoriale può essere iscritta nell'elenco una sola associazione turistica od operare una sola azienda di cui all'articolo 23.

(3) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma 1, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.4)

(4) Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale lì deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.

4)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 11 maggio 1995, n. 12.

Art. 17 (Domanda per l'iscrizione)

(1) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  2. bilancio preventivo con programma di attività;
  3. elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

(2) L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.

(3) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

Art. 18 (Bilanci)

(1) Le associazioni turistiche inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.5)

(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

CAPO III
Consorzi turistici

Art. 19 (Finalità e compiti)

(1) Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche turistiche possibilmente omogenee.

(2) A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

Art. 20 (Costituzione dei consorzi)

(1) I consorzi di cui all'articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro.6)

(2) Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.

(3) Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'articolo 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.

(4) I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.

6)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Art. 21 (Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione)

(1) È istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo l'elenco provinciale dei consorzi turistici.

(2) Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorzi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed adottato uno statuto, che si conformi ai principi approvati con regolamento di esecuzione, con il quale saranno stabiliti altri requisiti. I consorzi turistici devono obbligarsi ad incaricare un direttore che si occupi prevalentemente della gestione del consorzio.

(3) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i consorzi presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  2. bilancio preventivo con programma di attività;
  3. elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

(4) L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente.

(5) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

(6) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di requisiti stabiliti con il regolamento di esecuzione, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone la cancellazione del consorzio turistico dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art. 22 (Bilanci)

(1) I consorzi turistici inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e copia del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.7)

(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

CAPO IV
Trasformazione delle aziende di cura, soggiorno e turismo e delle aziende di soggiorno e turismo

Art. 23 (Trasformazione)

(1) Le aziende di cura, soggiorno e turismo, o di soggiorno e turismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in associazioni turistiche disciplinate dalle disposizioni di cui al capo II, con l'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato.

(2) Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, sono estinte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene disposta l'iscrizione dell'associazione turistica subentrante nell'elenco di cui all'articolo 16, previo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

(3)LAzienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico con potestà statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio d’amministrazione con una maggioranza di due terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza assoluta dalla terza seduta in poi. Lo statuto così deliberato necessita dell’approvazione da parte della Giunta provinciale. Gli organi della rispettiva azienda sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori vengono nominati dalla Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi membri dal comune sede dell’azienda e dalle categorie corrispondenti. L’ammontare massimo delle indennità del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale.8)

(3/bis) La Giunta provinciale esercita il controllo di legittimità sulle seguenti delibere:

  1. i regolamenti e le loro modifiche;
  2. il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
  3. il regolamento sul personale e la pianta organica;
  4. gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili.9)

(3/ter) Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, la rispettiva azienda deve approvare il relativo bilancio preventivo per l’esercizio seguente e inviarlo alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato del programma dell’attività da svolgersi durante l’esercizio stesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, la rispettiva azienda approva il relativo conto consuntivo dell’esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l’autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell’esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi.9)

(3/quater) Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora la Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro 15 giorni dalla data della deliberazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato. Il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l’assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi dì giudizio all’ente deliberante. In tal caso, il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l’ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio. 9)

(3/quinqies) La Giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro detto termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.9)

(3/sexies) La Giunta provinciale può, inoltre, procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità non compatibili con il normale funzionamento dell’azienda. In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.9)

(3/septies) Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di un dirigente per ente può essere conferita anche ad una persona estranea all’amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.9)

(3/octies) Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-septies sono confermati.9)

(3/nonies) Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, agli organi nominati vengono applicati gli articoli 33, 34 e 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, Nr. 17, e successive modifiche.9)

(4) Alle aziende di cui al comma 3 è data facoltà di chiedere, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento la trasformazione ai sensi del comma 1.

(5) Alle aziende di cui al comma 3 è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

8)
L'art. 23, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
9)
L'art. 23, commi 3/bis, 3/ter, 3/quater, 3/quinquies, 3/sexies, 3/septies, 3/octies e 3/nonies, sono stati inseriti dall'art. 7, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

Art. 24 (Nomina del commissario)

(1) Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'articolo 23, comma 1, un commissario e scioglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

(2) Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma 3.

(3) Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8 - quest'ultimo modificato dall'articolo 1 della L.P. n. 44/1978- della L.P. n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1.

Art. 25 (Personale)

(1) Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

(3) Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

(4) Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.10)

(5) L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 23 nell'elenco previsto dall'articolo 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

10)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 26 (Patrimonio)

(1) Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

(2) Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, la Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

(3) Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

CAPO V
Contributi a favore delle organizzazioni turistiche

Art. 27 (Beneficiari)  delibera sentenza

(1) Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell’assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all’articolo 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. 11)

massimeDelibera 24 ottobre 2011, n. 1605 - Revoca della delibera della Giunta provinciale del 23 novembre 2009, n. 2798 - Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
11)
L'art. 27, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 16 maggio 2012, n. 9.

Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati)  delibera sentenza

(1) I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto;
  2. un’aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. autofinanziamento;
    5. raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla Giunta provinciale. 12)

(2) Per le organizzazioni turistiche che, tramite misure di riorganizzazione e razionalizzazione, raggiungono valori di efficienza più elevati, il contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), può essere aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Le organizzazioni turistiche possono deliberare in assemblea generale, con una maggioranza di due terzi, che i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le singole associazioni turistiche possano essere girati in tutto o in parte direttamente dalla Provincia alle rispettive organizzazione turistiche. I relativi criteri sono determinati dalla Giunta provinciale.13)

(3) La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.

(4) Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

(5) Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. In caso di un impiego non efficiente e non efficace dei contributi, la Giunta provinciale può ridurre il contributo o escludere le organizzazioni turistiche dall'assegnazione del contributo stesso. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'articolo 29.14)

(6) Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

(7) L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.

(8) Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.

(9) In caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche, o in caso di una cooperazione tra le stesse o tra le stesse e una o più organizzazioni che svolgono la loro attività nel campo turistico, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.14)

massimeDelibera 24 ottobre 2011, n. 1605 - Revoca della delibera della Giunta provinciale del 23 novembre 2009, n. 2798 - Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006 - Imposta comunale di soggiorno - classificazione degli immobili in categorie - giurisdizione tributaria
12)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 16. maggio 2012, n. 9.
13)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
14)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; i commi 5 e 9 sono stati nuovamente sostituiti dall'art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Art. 29 (Contributi e sussidi integrativi)

(1) La rimanente quota dei fondi di cui all'articolo 28, comma 1, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'articolo 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

Art. 30 (Domande e concessione)

(1) Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'articolo 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:

  1. relazione illustrativa;
  2. preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
  3. progetto esecutivo o rappresentazione grafica, qualora si tratti di opere di costruzione di impianti turistici o di miglioramento di attrezzature turistiche o sportive.

(2) La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.15)

(3) Il termine di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

15)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 31 (Pagamento dei contributi e sussidi)

(1) La liquidazione dei contributi e dei sussidi di cui all'articolo 29 è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa o all'accertamento di regolare esecuzione dell'opera, certificato da un tecnico della Provincia.

(2) Con provvedimento dell'assessore provinciale competente può essere corrisposto un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato.

Art. 31/bis

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountainbike aperti al pubblico in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare direttamente dette polizze.16)

(2) Alla spesa per contributi ai sensi del comma 1 si fa fronte per l'anno 1997 con le disponibilità del capitolo 76145 del bilancio provinciale e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale sul corrispondente capitolo.16)

16)
L'art. 31/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Organi dell'Azienda provinciale per la promozione turistica)

(1) Fino a quando non sono nominati gli organi dell'Azienda, restano in carica gli organi esistenti.

Art. 33 (Associazioni esistenti)

(1) Le associazioni turistiche e le associazioni pro loco iscritte nei relativi elenchi di cui agli articoli 15 e 19 della L.P. n. 41/1976, sono iscritte, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco istituito con l'articolo 16 della presente legge.

(2) Le denominazioni delle organizzazioni di cui al comma 1 si considerano modificate in "associazione turistica".

(3) Fino a quando non sono istituite le organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, i contributi di cui al capo V possono essere richiesti dalle organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnati alle medesime.

Art. 34 (Contributi a favore delle organizzazioni turistiche)

(1) Le disposizioni di cui al capo V si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Art. 35 (Ampliamento dell'organico del personale)

(1) Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 e di cui al comma 1 dell’articolo 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013. 17)

17)
L'art. 35, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, della L.P. 16 maggio 2012, n. 9.

Art. 36-37 18)

18)
Omissis.

Art. 38 19)

19)
Modifica l'art. 1 della L.P. 8 agosto 1991, n. 22.

Art. 39 (Abrogazione di norme)

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

  1. la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31, escluso il Capo I;
  2. la legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.

(2) La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.