(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso, qualora le medesime variazioni siano superiori al 15 per cento.23)
(2) Il Presidente della Provincia determina con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale o regionale, in applicazione di quanto disposto nel comma 1. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Provincia.
(3) Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito.23)