(1) Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell’istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito o ad altro soggetto abilitato per legge, mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente o dalla dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi, le spese di tenuta conto, i servizi e lo svolgimento del servizio e in base ad uno schema-tipo di convenzione per la gestione del servizio di cassa, approvato dalla Giunta provinciale.
(2) L’affidamento del servizio è effettuato mediante procedura ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.14)