(1) Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell’articolo 37 e sono riscontrate mediante l’emissione di reversali d’incasso da parte dell’istituzione scolastica.6)
(2) La riscossioni di qualsiasi natura sono effettuate mediante conto corrente postale, bonifico bancario o versamento diretto all’istituto cassiere.6)
(3) Nella convenzione di cui all'articolo 37 deve essere previsto che l'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica ancorchè non siano state emesse le relative reversali, salvo richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile da parte dell'istituzione scolastica. Nel caso di versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2, l'istituto cassiere trasmette, nel termine stabilito dalla convenzione, l'elenco dei versamenti ai fini dell'emissione della relativa reversale.
(4) Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite in base alle necessità dell'istituzione scolastica e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti, salvo le spese relative all'acquisto di modulistica derivante dall'amministrazione del conto corrente postale, le spese per la tenuta del conto stesso nonché la restituzione di somme versate da terzi sul conto corrente postale non dovute all'istituzione scolastica.