(1) Eventuali somme incassate direttamente dall’istituzione scolastica in contanti sono annotate in un apposito registro e versate all’istituto cassiere entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alla loro riscossione.7)
(2) Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati dal dirigente o dalla dirigente provvedono, entro 15 giorni, alla consegna al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa delle somme ricosse in contanti o al relativo versamento sul conto corrente bancario dell’istituzione scolastica. Gli agenti della riscossione devono inoltre consegnare la documentazione degli importi incassati al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa, che provvede alla verifica della regolarità e all’annotazione nel registro di cui al comma 1.7)
(3) Ai debitori è rilasciata quietanza liberatoria dell'avvenuto pagamento.
(4) Il dirigente o la dirigente provvede ogni trimestre alla verifica della regolare tenuta dei registri di cui ai commi 1 e 2.
(5) È vietato disporre pagamenti di spese con le somme incassate direttamente.