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In vigore al: 19/04/2016

k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 471)
Regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

Art. 1 (Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso)

(1) È costituita la Scuola provinciale superiore di Sanità, di seguito denominata Scuola, ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, nell'ambito della quale sono istituiti i seguenti corsi di diploma:

  • a)  dietista;
  • b)  fisioterapista;
  • c)  igienista dentale;
  • d)  infermiere/a;
  • e)  logopedista;
  • f)  ortottista - assistente in oftalmologia;
  • g)  ostetrico/a; 2)
  • h)  podologo/a;
  • i)  tecnico audiometrista;
  • j)  tecnico audioprotesista;
  • k)  tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • l)  tecnico di neurofisiopatologia;
  • m)  tecnico ortopedico;
  • n)  tecnico sanitario di radiologia medica; 3)
  • o)  terapista occupazionale;
  • p)  assistente sanitario;
  • q)  infermiere pediatrico;
  • r)  tecnico della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro. 4)

(2) La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico clinico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale. Tale esame finale abilita all'iscrizione nei corrispondenti albi professionali ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

(3) Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

(4) I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa eventualmente stipulati con le università e si svolgono in sede ospedaliera o presso altre strutture del servizio sanitario provinciale, nonché presso istituzioni private accreditate.

(5) Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti di frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il riconoscimento può avvenire anche in base alle convenzioni eventualmente stipulate con università italiane e estere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18.

(6) Sulla base delle indicazioni contenute nel piano provinciale della formazione il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto dell'Assessore provinciale alla sanità, emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

(7) Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'accesso alla Scuola è subordinato al superamento di un esame scritto, per il quale può essere riconosciuto fino ad un massimo del 70 per cento del punteggio globale; per il voto finale di maturità può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30 per cento del punteggio complessivo. Prima dell'ammissione definitiva i candidati sono sottoposti ad un accertamento medico specialistico. 5)

(8) La titolarità degli insegnamenti teorico scientifici è riservata a docenti di università italiane o estere o di istituti equiparati. I docenti non universitari del servizio sanitario provinciale, nazionale o estero sono nominati annualmente dal direttore della Scuola su proposta del consiglio del corso di diploma, previo nulla osta della struttura di appartenenza. Per gli insegnamenti delle materie non mediche, il consiglio del corso di diploma può altresì proporre soggetti particolarmente qualificati che non appartengano al servizio sanitario.

(9) L'amministrazione della Scuola è affidata ad un direttore che ne è il legale rappresentante e che provvede anche alla gestione finanziaria e del personale.

(10) Il direttore della Scuola è nominato dalla Giunta provinciale se la Scuola è gestita direttamente dalla Provincia, o dall'ente gestore se la gestione della Scuola viene affidata con apposita convenzione a soggetti pubblici o privati particolarmente idonei; la convenzione disciplina anche le modalità di finanziamento.

(11) Sono organi del corso di diploma:

  • a)  il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso e un rappresentante degli studenti, che provvede al coordinamento degli insegnamenti teorico-scientifici; 6)
  • b)  il coordinatore degli insegnamenti teorico-scientifici, che sovraintende le attività didattiche;
  • c)  il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici.

(12) Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici è nominato su proposta del consiglio di corso di diploma, sulla base del curriculum che indica il livello di formazione nell'ambito dello specifico profilo professionale, corrispondente al corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

(13) Il coordinatore degli insegnamenti teorico-scientifici è nominato su proposta del consiglio del corso e dura tre anni. 7)

(14) Il rappresentante degli studenti in seno al consiglio di corso viene votato annualmente all'inizio dell'anno accademico dagli studenti del corso di diploma. Riveste una funzione consultativa e non ha diritto di voto. 8)

2)

Con l'art. 1 del D.P.G.P. 21 agosto 1998, n. 22, in ogni parte del regolamento la denominazione "Geburtshelfer/in" è stata sostituita con la denominazione "Hebamme/Entbindungshelfer/in".

3)

Il testo tedesco della lettera n) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 maggio 1997, n. 18; con l'art. 1 del D.P.G.P. 12 settembre 1997, n. 30, la dizione "medizinisch-röntgentechnischer Assistent" è stata sostituita con "medizinisch-technischer Radiologieassistent".

4)

Le lettere o), p), q) e r) sono state aggiunte dall'art. 1 del D.P.G.P. 6 luglio 1999, n. 36.

5)

Il comma 7 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 10 agosto 2007, n. 44.

6)

La lettera a) è stata integrata dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 agosto 1998, n. 22.

7)

Il comma 13 è stato integrato dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 maggio 1997, n. 18.

8)

Il comma 14 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 agosto 1998, n. 22.

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