Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Le tabelle A e B, che definiscono gli standards per ogni tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) accluse al presente decreto sono aggiornate dal direttore della Scuola su proposta del consiglio di corso di diploma.