(1) Per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria deve essere costituita un'apposita commissione.
(2) La commissione presso gli enti ospedalieri è composta da:
- 1) il Presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato;
- 2) il direttore amministrativo;
- 3) il direttore sanitario;
- 4) due sanitari di ruolo dell' ente designati dal consiglio dei sanitari.
(3) Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'ente.
(4) La commissione dispone complessivamente di punti 100 ripartiti nel modo seguente:
- Voti conseguiti negli esami di profitto punti 40
- Voti conseguiti dell' esame di laurea punti 10
- Titoli di servizio e professionali punti 20
- Titoli accademici, scientifici e di studio punti 20
- Pubblicazioni punti 10
(5) Per l'Ospedale Generale Regionale di Bolzano la commissione è integrata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, di un terzo sanitario e pertanto il punteggio a disposizione della commissione è aumentato a 120 punti ripartiti proporzionalmente secondo il comma precedente.
(6) La commissione applica per le modalità della graduatoria e per la suddivisione dei punteggi i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, nei limiti della compatibilità, per i concorsi di assistente, ispettore sanitario e farmacista.
(7) La graduatoria definitiva va fatta tenendo conto dell'articolo 5 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62.