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In vigore al: 19/04/2016

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 251)
Regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 1 dicembre 1978, n. 62, sul "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento"

1)

Pubblicato nel B.U. 15 settembre 1981, n. 45.

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento del tirocinio sono riconosciuti idonei tutti gli ospedali provinciali e regionali.

(2) Sono riconosciuti idonei, altresì, gli ospedali zonali limitatamente ai servizi costituiti in divisioni e sezioni autonome, cui sia predisposto un primario o un aiuto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 2

(1) Gli enti interessati, con apposita deliberazione consiliare, determinano il numero dei posti disponibili per il tirocinio nelle varie discipline e qualifiche, tenendo conto delle disposizioni sulla proporzionale linguistica.

(2) Il prospetto dei posti disponibili deve essere pubblicato, unitamente al bando di concorso, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 3

(1) Possono essere ammessi al tirocinio i sanitari che possiedono i seguenti requisiti:

  • a)  cittadinanza italiana;
  • b)  laurea, abilitazione e iscrizione all' albo del rispettivo ordine professionale;
  • c)  buona condotta morale e civile.

(2) Non possono essere ammessi al tirocinio pratico coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

(3) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio.

Art. 4

(1) L'aspirante al tirocinio deve presentare domanda in carta legale, entro i termini indicati dall'amministrazione ospedaliera.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

(3) Nella domanda l'interessato deve indicare:

  • a)  la data, il luogo di nascita e la residenza;
  • b)  il possesso della cittadinanza italiana;
  • c)  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  • d)  le eventuali condanne penali riportate;
  • e)  la data del conseguimento del diploma di laurea e di abilitazione all' esercizio professionale;
  • f)  la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  • g)  i titoli che danno diritto a riduzione della durata del tirocinio.

(4) L'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità e sotto pena di decadenza l'eventuale esclusione dalla corresponsione dell'assegno mensile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

(5) L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.

(6) Il concorrente deve unire alla domanda di partecipazione la dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici della provincia, nonché apposita certificazione da cui risulti il punteggio riportato negli esami di profitto e di laurea. Può, altresì, allegare tutti i documenti, titoli scientifici e di carriera che creda opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

(7) L'aspirante può allegare l'attestato di conoscenza delle due lingue.

(8) I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Art. 5

(1) Per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria deve essere costituita un'apposita commissione.

(2) La commissione presso gli enti ospedalieri è composta da:

  • 1)  il Presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato;
  • 2)  il direttore amministrativo;
  • 3)  il direttore sanitario;
  • 4)  due sanitari di ruolo dell' ente designati dal consiglio dei sanitari.

(3) Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'ente.

(4) La commissione dispone complessivamente di punti 100 ripartiti nel modo seguente:

  •   Voti conseguiti negli esami di profitto     punti 40
  •   Voti conseguiti dell' esame di laurea     punti 10
  •   Titoli di servizio e professionali       punti 20
  •   Titoli accademici, scientifici e di studio     punti 20
  •   Pubblicazioni           punti 10

(5) Per l'Ospedale Generale Regionale di Bolzano la commissione è integrata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, di un terzo sanitario e pertanto il punteggio a disposizione della commissione è aumentato a 120 punti ripartiti proporzionalmente secondo il comma precedente.

(6) La commissione applica per le modalità della graduatoria e per la suddivisione dei punteggi i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche, nei limiti della compatibilità, per i concorsi di assistente, ispettore sanitario e farmacista.

(7) La graduatoria definitiva va fatta tenendo conto dell'articolo 5 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 6

(1) L'amministrazione dell'ente di comunicazione agli interessati dell'esito del concorso almeno dieci giorni prima della data di inizio del tirocinio.

(2) I periodi di tirocinio hanno inizio secondo quanto stabilito dall'amministrazione ospedaliera.

Art. 7

(1) Il sanitario ammesso al tirocinio è sottoposto a cura dell'ente alle misure di profilassi previste dalla legge nonché a tutte le misure di medicina preventiva stabilite per il personale ospedaliero dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 8

(1) Il direttore sanitario, sentiti i primari competenti, fissa le concrete modalità per lo svolgimento del tirocinio.

(2) L'interessato deve, all'atto di inizio del tirocinio, dichiarare, sotto la sua responsabilità e sotto pena di decadenza, che non frequenta altro ospedale per i fini previsti dal presente decreto.

(3) Il primario discute periodicamente con i tirocinanti i problemi addestrativi e accerta il livello di pratica raggiunto. Organizza, altresì dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche di gruppo alle quali devono partecipare medici specialisti in varie discipline per l'illustrazione integrata dei casi clinici.

(4) L'aiuto cura direttamente lo svolgimento da parte del tirocinante dei turni predisposti e impartisce dimostrazioni pratiche secondo le indicazioni del primario.

(5) L'assistente di guardia illustra ai tirocinanti di turno gli interventi che effettua.

(6) L'osservanza dell'orario e dei turni viene controllata, come per il restante personale medico, da parte del direttore sanitario.

(7) Il tirocinante segue rispettivamente l'orario degli assistenti, ispettori e farmacisti. Il tirocinante medico effettua turni di guardia notturni a fianco dell'assistente e usufruisce dei successivi periodi di riposo.

(8) Partecipa alle attività quotidiane del reparto cui è assegnato, raccoglie le anamnesi, effettua i prelievi e, sotto il controllo degli aiuti e degli assistenti, si esercita nelle tecniche terapeutiche e semeiotiche. Egli presta servizio sia in corsia che presso gli ambulatori, incluso il pronto soccorso, medico e chirurgico, e i centri di medicina sociale, ove esistono, e partecipa alle riunioni di gruppo dei sanitari ed alle attività culturali dell'ente.

Art. 9

(1) Il tirocinio può essere svolto, anche presso le divisioni, sezioni e servizi dell'ospedale incluse nelle strutture dipartimentali, ove istituite, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 10

(1) Assenze giustificate che non superino i quattro giorni non comportano riduzione dell'assegno purché non vadano oltre i quindici giorni nell'arco complessivo del semestre di tirocinio.

(2) Per assenze giustificate di durata superiore si procederà ad una riduzione proporzionale dell'assegno.

Art. 11

(1) Pur non avendo rapporto di impiego con l'ente il tirocinante è tenuto a rispettare le norme disciplinari contenute nel regolamento interno. Per eventuali inadempienze e per assenze ingiustificate, il primario e il direttore di farmacia propongono al direttore sanitario un richiamo scritto. In caso di ripetute inadempienze, i competenti organi dell'ente, sentito il parere del direttore sanitario ed ascoltato l'interessato, al quale spettano quindici giorni di tempo per predisporre le proprie giustificazioni, possono procedere alla sospensione temporanea del tirocinio, comportante automaticamente la sospensione dell'assegno.

(2) La sospensione del tirocinio avviene automaticamente durante i periodi di detenzione, mentre non si procede a sospensione cautelare per denunce penali che non comportino mandato di cattura obbligatorio.

(3) La sospensione del tirocinio, prodotta da qualsiasi causa, dà luogo alla perdita di validità del periodo di tirocinio già effettuato, allorquando superi i cinque mesi.

Art. 12

(1) In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio l'interessato non può essere ammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dalla interruzione o da compimento del tirocinio stesso.

(2) Il cambiamento del tirocinio in altra disciplina è ammesso soltanto in casi giustificati e su proposta del consiglio dei sanitari dell'ente. In questi casi è anche dovuto l'assegno mensile di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

(1) Ai tirocinanti è corrisposto alla fine di ogni mese a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare iniziale attribuito all'ispettore o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo.

(2) È fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi titolo in eccedenza a quanto previsto dal precedente comma.

(3) Il pagamento mensile è subordinato rispettivamente ad apposita dichiarazione, circa il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio, del direttore sanitario, del primario e del direttore di farmacia, a seconda che si tratti di tirocinante per ispettore sanitario, assistente o farmacista.

(4) L'assegno mensile può essere corrisposto per un solo periodo di tirocinio per l'intera durata del corso fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 14

(1) Al termine del tirocinio i sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso cui il tirocinante ha svolto la sua attività formulano collegialmente un giudizio complessivo di "ottimo", "sufficiente" o "insufficiente".

(2) Il giudizio complessivo deve essere adeguatamente motivato.

(3) Il periodo di tirocinio non s'intende superato nel caso in cui l'interessato consegua il giudizio "insufficiente".

(4) Il giudizio complessivo motivato e comunicato all'interessato, che vi appone la data di comunicazione e la firma.

(5) In caso di esito favorevole del tirocinio il legale rappresentante dell'ente presso il quale è stato compiuto il tirocinio stesso rilascia su carta legale un apposito certificato. Nel certificato dovranno essere cronologicamente indicati i periodi di servizio prestati nella divisione, sezioni o servizi.

(6) Al certificato deve essere allegato il giudizio collegiale motivato di cui al secondo comma.

Art. 15

(1) Gli enti presso i quali è svolto il tirocinio trasmettono, entro il mese di luglio e di gennaio di ogni anno, alla Provincia e al Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Ospedali - l'elenco nominativo dei sanitari che hanno eseguito il tirocinio nel semestre o nell'anno precedente con l'indicazione del periodo di effettiva durata del tirocinio, dell'esito dello stesso e dell'ammontare degli emolumenti complessivamente corrisposti a ciascun tirocinante.

Art. 16

(1) Il presente regolamento perde la sua efficacia dalla data dell'effettiva utilizzazione del personale ospedaliero da parte delle unità sanitarie locali e della conseguente applicazione nei suoi confronti delle disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, come previsto dall'articolo 82 del decreto stesso.

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