(1) Pur non avendo rapporto di impiego con l'ente il tirocinante è tenuto a rispettare le norme disciplinari contenute nel regolamento interno. Per eventuali inadempienze e per assenze ingiustificate, il primario e il direttore di farmacia propongono al direttore sanitario un richiamo scritto. In caso di ripetute inadempienze, i competenti organi dell'ente, sentito il parere del direttore sanitario ed ascoltato l'interessato, al quale spettano quindici giorni di tempo per predisporre le proprie giustificazioni, possono procedere alla sospensione temporanea del tirocinio, comportante automaticamente la sospensione dell'assegno.
(2) La sospensione del tirocinio avviene automaticamente durante i periodi di detenzione, mentre non si procede a sospensione cautelare per denunce penali che non comportino mandato di cattura obbligatorio.
(3) La sospensione del tirocinio, prodotta da qualsiasi causa, dà luogo alla perdita di validità del periodo di tirocinio già effettuato, allorquando superi i cinque mesi.