(1) L'operatore di cui all'articolo 12, 3\ comma della legge, si occupa dell'organizzazione del tempo libero attraverso opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e l'attività degli ospiti dei gruppi.
(2) Egli inoltre agevola i rapporti degli ospiti con l'istituto, la famiglia e l'ambiente esterno; si adopera nell'aiutare gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale o di rapporto con la comunità.