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In vigore al: 19/04/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 171)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani

1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.

Art. 1 (Fini dell'assistenza agli anziani)

(1) I servizi di assistenza agli anziani devono in ogni caso essere volti a favorire l'attivazione sia fisica che psicologica dell'anziano, tenendo conto delle particolarità della sua condizione, a consentirgli il più a lungo possibile la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, a prevenire o ridurre la emarginazione.

(2) Ovunque possibile dovranno essere fornite alternative ai servizi chiusi con la predisposizione di più servizi in grado di fornire prestazioni diverse in risposta a bisogni analoghi.

Art. 2 (Accesso ai servizi)

(1) I servizi previsti dalla legge, per quanto predisposti in vista di bisogni frequentemente presenti nell'età avanzata, sono destinati alla generalità dei cittadini che possono trarne vantaggio in presenza di analoghe situazioni di bisogno.

(2) L'accesso ai servizi prescinde dalle condizioni economiche o sociali degli utenti, salvo rivalsa totale o parziale delle spese nei casi di accertata abbienza; in ogni caso la gratuità o la rivalsa non devono aver alcun peso nei criteri di precedenza per le ammissioni ai servizi.

Art. 3 (Partecipazione)

(1) I singoli statuti o regolamenti dei servizi per anziani prevedono forme di partecipazione degli utenti alla gestione.

(2) Nelle istituzioni residenziali saranno quindi previste, sugli argomenti di interesse diretto degli ospiti, opportune forme di consultazione e informazione (commissioni interne, assemblee periodiche, intervento di rappresentanti senza diritto di voto alle sedute degli organi deliberanti, ecc.)

Art. 4 2)

2)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 20.

Art. 4/bis 3)

3)
L'art. 4/bis è stato inserito dal D.P.G.P. 17 luglio 1989, n. 16, e successivamente abrogato dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 5 (Interventi per l'edilizia abitativa)

(1) La commissione di cui all'articolo 17 invia annualmente al competente assessorato provinciale, ai fini della redazione del programma annuale provinciale per l'edilizia abitativa, proposte e suggerimenti utili alla esecuzione della norma di cui all'articolo 8, 3\ comma, della legge.

Art. 6 (Forme di assistenza aperta)   delibera sentenza

(1) L'assistenza aperta, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 della legge, può assumere, nei regolamenti degli enti gestori, una o più delle forme seguenti o altre analoghe:

  1. servizi di consulenza o mediazione, sia sotto forma di segretariato, sia sotto forma di visite a domicilio, sui problemi di natura generale, familiare, giuridica, dietetica, igienico-sanitaria, abitativa, ricreativa, ecc.;
  2. servizi di assistenza a carattere sanitario e sociale riguardanti:
    1. l'aiuto domestico e infermieristico a domicilio;
    2. il prelievo e la lavatura della biancheria;
    3. la fornitura di pasti caldi a domicilio o in locali di mensa;
    4. le prestazioni domiciliari ed ambulatoriali di pedicure, di assistenza per il bagno igienico e medicamentoso, di massaggi e fanghi;
    5. l'assistenza per la terapia occupazionale e di attivazione per la ginnastica medica;
    6. i soggiorni di vacanza e ferie;
  3. aiuti rivolti a favorire i contatti sociali attraverso: servizi di accompagnamento, la messa a disposizione di apparecchi radiotelevisivi, la fornitura di biglietti gratuiti per i mezzi di trasporto e per pubblici spettacoli, l'organizzazione di incontri sociali con offerte di tipo culturale, di tempo libero e di corsi di preparazione alla vecchiaia. Alcune forme di cui alla frase precedente possono essere attuate anche mediante la gestione di appositi centri diurni;
  4. aiuti di carattere personale, quali: l'assistenza nel disbrigo di corrispondenza privata o amministrativa, il prestito di libri e l'eventuale lettura, il collegamento alle linee telefoniche e a catene telefoniche, l'aiuto per la spesa domestica, il prestito di letti speciali d'ospedale, di lifters, di sedie a rotelle, ecc.
massimeDelibera 9 dicembre 2014, n. 1530 - Criteri relativi all'istituzione ed alla gestione del servizio mensa per anziani nonchè alla determinazione dei costi e delle tariffe; revoca della deliberazione 24 febbraio 2003, n. 527 di pari oggetto

Art. 7 4)

4)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 20.

Art. 8 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 8/bis 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 9 (Caratteristiche tecniche delle case di riposo)

(1) Le caratteristiche tecniche delle case di riposo devono adeguarsi alle esigenze particolari di vita e di movimento delle persone anziane.

In particolare:

  1. StanzeLe singole stanze da letto possono avere uno o due letti, e la superficie minima di esse, non considerando i servizi, è stabilita rispettivamente in mq. 12 e 20. Le misure minime di altezza sono quelle stabilite dai regolamenti locali. Le misure in larghezza devono, come criterio generale, essere tali che consentano una buona abitabilità e illuminazione naturale della stanza. Ogni stanza deve essere dotata di propri servizi igienici comprendenti il lavabo, il WC, il bidet e possibilmente la doccia o la vasca da bagno. Le dimensioni del locale in cui sono ubicati i sudetti apparecchi devono tener conto della maggiore necessità di spazio di cui abbisogna l'anziano e particolarmente l'anziano che fa uso di sedia a rotelle. Sia la stanza che il locale dei servizi igienici devono essere dotati di campanello di chiamata.
  2. Vani per il personale Sono da prevedere un adeguato numero di posti-letto per il personale, in vani che presentino le caratteristiche dimensionali suddette, con relativi servizi.
  3. Servizi generali In ogni piano in cui siano stanze da letto deve essere previsto almeno un locale per il bagno assistito, dotato di vasca di tipo ospedaliero, WC e lavabo. Nelle immediate vicinanze dei locali comunitari deve essere previsto un adeguato numero di servizi igienici.
  4. Percorsi L'ingresso deve essere previsto su uno spazio protetto e bene illuminato. Le scale devono avere le caratteristiche seguenti:
    1. alzata 14-15
    2. pedata 33-35
    3. larghezza minima 150
    4. lunghezza massima della rampa gradini 10
    5. pavimentazione: antisdrucciolevole e non ruvida
  5. case di riposo devono essere fornite di ascensori provvisti di porte automatiche o semiautomatiche e che abbiano dimensioni sufficienti per contenere una lettiga.I corridoi devono avere illuminazione diffusa e sufficiente e una larghezza minima di almeno due metri.
  6. Locali comunitari La sala da pranzo, arredata con tavoli a 4 posti, deve avere una superficie non inferiore a 1,50 m² per commensale.Il complesso - soggiorno, preferibilmente composto di più locali con funzioni diverse, eventualmente separati da pareti mobili, deve avere una superficie non inferiore a 1,50 m² per persona. Possono essere previsti altri locali, per le attività di tempo libero, ginnastica, biblioteca fisioterapia, ecc.
  7. Arredamento I mobili devono essere funzionali e scelti in relazione ai bisogni e alle caratteristiche dell'età anziana. Di norma è data facoltà all'ospite di arredare in tutto o in parte la stanza con propri mobili.
  8. Spazi verdi Annessi alla casa devono esservi spazi verdi attrezzati a soggiorni all'aperto e accessibili da parte degli ospiti.
  9. Caratteristiche generali Le caratteristiche edificiali dovranno evitare in modo assoluto ogni tipo di barriera architettonica e tener conto delle limitazioni fisiche e psicologiche dell'anziano; in particolare dovranno prevedersi idonee forme di isolamento termico e acustico, di ventilazione e illuminazione, nonché particolari accorgimenti tecnici (maniglioni nei servizi igienici, corrimani sui lati dei corridoi e delle scale, larghezza delle porte che consenta il passaggio di una normale sedia a rotelle, di lettighe, ecc.).Nella programmazione e progettazione dei locali comunitari e dei servizi generali, si dovrà considerare la possibilità e la opportunità che essi servano anche per forme di assistenza aperta nei confronti della popolazione del territorio rispettivo.I balconi o verande, possibilmente numerosi, devono avere la superficie minima di 3 m² e la profondità minima di 1,40 m.

Art. 9/bis 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 9/ter (Personale socio assitenziale e sanitario)  delibera sentenza

(1) L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dalla casa di riposo.

(2) L'assistenza medica è garantita da medici propri della casa di riposo o da uno o più medici di base del distretto sede della casa di riposo o da medici ospedalieri.

(3) L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale della casa di riposo ed in caso di impossibilità di reperimento di detto personale da parte della casa di riposo lo stesso viene messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.

(4) L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica.

(5)Per l’assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo il comprensorio sanitario competente mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari ed i medicinali.6)7)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006 - Motivazione - inidoneità di un'integrazione contenuta in memorie difensive - Assistenza agli anziani - case di riposo - personale - autorizzazione all'aumento - Motivazione per relationem ad un parere di organo consultivo - allegazione del parere non necessaria
6)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4.
7)
L'art. 9/ter, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 20.

Art. 10 (Direttore)

(1) La casa di riposo deve avere un proprio direttore tecnico-assistenziale, che risponde del funzionamento dell'istituzione.

(2) Egli controlla l'attività dei servizi interni, sovraintende all'accettazione dei nuovi ospiti, organizza l'attività del personale, cura la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che l'istituto persegue, incoraggia l'aggiornamento culturale del personale e degli ospiti, raccoglie i dati statistici, redige per l'amministrazione il rapporto annuale, propone all'amministrazione la scelta e l'acquisto delle attrezzature e degli arredi tecnicoassistenziali, partecipa con diritto di voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo.

(3) La direzione può essere affidata per incarico a personale religioso attraverso speciali convenzioni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 41, ultimo comma del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 11 (Personale di assistenza immediata)

(1) Il personale di assistenza immediata comprende gli addetti alla cura e all'assistenza diretta degli ospiti, con esclusione, pertanto, del custode, del cappellano, degli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia e agli altri servizi in generale.

(2) Il personale di assistenza immediata aiuta l'ospite in tutto quanto gli occorre nelle esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psicologiche e osservando, in ogni caso, i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia delle camere e dei piani e il servizio di refettorio; coadiuva, nei limiti di tempo disponibili, l'azione del personale di cui al 3\ comma dall'articolo 12 della legge.

(3) È applicabile, per il personale di assistenza immediata, la facoltà di stipulare convenzioni speciali con ordini religiosi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 41, ultimo comma, del D.P.R. 27 marzo 1969, n., 128.

Art. 12 (Operatore di tempo libero)

(1) L'operatore di cui all'articolo 12, 3\ comma della legge, si occupa dell'organizzazione del tempo libero attraverso opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e l'attività degli ospiti dei gruppi.

(2) Egli inoltre agevola i rapporti degli ospiti con l'istituto, la famiglia e l'ambiente esterno; si adopera nell'aiutare gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale o di rapporto con la comunità.

Art. 13 (Dichiarazione di idoneità)

(1) Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 15 della legge le istituzioni pubbliche a carattere residenziale devono presentare domanda all'assessorato provinciale competente per l'assistenza agli anziani, unendo copia dell'atto di costituzione, copia dello statuto, gli schemi dei regolamenti tecnico-assistenziale e organico, una planimetria dei locali e il prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività.

(2) La commissione di cui all'articolo 17 della legge esprime alla Giunta provinciale un parere sulla idoneità, previo sopralluogo a sensi dell'articolo 19, 1\ comma, della legge.

Art. 14 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 15 (Parere sui progetti)

(1) I progetti degli edifici pubblici destinati all'esercizio dell'assistenza agli anziani devono essere sottoposti al parere tecnico-assistenziale della commissione di cui all'articolo 17 della legge prima di essere sottoposti all'esame del Comitato Provinciale.

Art. 16 8)

8)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 20.

Art. 17 9)

9)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 giugno 2014, n. 20.

Art. 18 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 19 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 20 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 21 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 22 5)

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.

Art. 23 5)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

5)
Gli artt. 8, 8/bis, 9/bis, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2010, n. 8.
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