(1) I servizi di assistenza agli anziani devono in ogni caso essere volti a favorire l'attivazione sia fisica che psicologica dell'anziano, tenendo conto delle particolarità della sua condizione, a consentirgli il più a lungo possibile la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, a prevenire o ridurre la emarginazione.
(2) Ovunque possibile dovranno essere fornite alternative ai servizi chiusi con la predisposizione di più servizi in grado di fornire prestazioni diverse in risposta a bisogni analoghi.