Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del personale o degli eredi legittimari, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.
(2) Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.