Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) La commissione medico-legale di cui all'articolo 2 è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale Centro-Sud per tre anni ed è composta da almeno tre membri. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo la presenza di medici esperti nel rispetto dei principi generali desumibili dalla relativa normativa statale.
(2) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.