Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il giudizio della commissione medico-legale è approvato dall'amministrazione di appartenenza.
(2) Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.
(3) Il decreto adottato in difformità, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.