Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione al competente Comprensorio. Contemporaneamente alla revoca, l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito, può in ogni tempo ricusare la scelta, dandone comunicazione al Comprensorio competente. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità; tra questi motivi di ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 15° giorno successivo alla sua comunicazione.
(3) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico sceglibile, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità, da accertarsi da parte del Comitato del Comprensorio di cui all'articolo 9.