(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, ne rientra nelle attività da autorizzare ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 7/2001.
(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i medici di medicina generale che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 16, comma 4, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Lo studio del medico convenzionato deve avere inoltre un indirizzo di posta elettronica da comunicare al Comprensorio. Le parti concordano inoltre l'introduzione nel corso di formazione in medicina generale di un corso di computer.
(3) Al fine di tutelare i diritti dei soggetti portatori di handicap, i medici che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i medici che cambiano la sede dello studio professionale, devono avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile. In ogni caso, tutti i medici di medicina generale che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai soggetti portatori di handicap, si impegnano ad effettuare visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso medico di medicina generale.
(4) Se lo studio, di cui sopra, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
(5) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed all'esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
Nr. iscritti ore
fino a 750 7,5
da 751 fino a 1.000 10
da 1.001 fino a 1.500 12,5
da 1.501 fino a 2.000 15
oltre 2.001 17,5
(6) Nei giorni di attività, l'orario di apertura nel rispetto dell'orario settimanale minimo dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore del Comprensorio a seguito di richiesta del medico di medicina generale.
(7) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato al Comprensorio e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico e dello stabile; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate al Comprensorio.
(8) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, ritenuti come tali dal medico, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
(9) Ai sensi del disposto della deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2003, Nr. 406, per le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento degli studi dei medici di Medicina Generale, si rinvia a separato provvedimento.