(1) Per poter fornire una corretta informazione all'utenza, il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente Comprensorio, entro il secondo giorno, anche mediante Fax o posta elettronica, il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per più di un giorno.
(2) In caso di assenza il medico deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione, qualora il sostituto esplica l'attività medica ambulatoriale sostitutiva con orari diversi o in sede diversa. Apposito avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.
(3) Il Comprensorio corrisponde i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.
(4) Nel caso di attribuzione ed accettazione da parte del medico di incarico organizzativo o di dirigenza a tempo pieno o a tempo parziale nel Distretto o nell'ambito di altre strutture organizzative e gestionali del servizio sanitario provinciale, devono essere comunicati preventivamente le modalità di sostituzione, e, su richiesta del medico titolare della convenzione, i compensi potranno essere liquidati direttamente dal Comprensorio al medico sostituto.
(5) Il medico che non sia in grado di assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare il Comprensorio, la quale provvede a designare il sostituto interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 42 e dell'indennità di collaborazione informatica, dell'indennità di collaboratore di studio e dell'indennità di bilinguismo.
(6) Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
(7) In caso di sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi - tranne che per incarichi conferiti dal Comprensorio o dall'Azienda Sanitaria, per le ipotesi di malattia, maternità, per comprovati motivi di studio, per il servizio militare o sostitutivo civile il Comprensorio, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.
(8) Le sostituzioni di cui al comma 1, possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:
- a) un medico convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 5000 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 per cento;
- b) un medico non convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un massimo di 2500 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 per cento.
(9) Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 11 provvede il Comprensorio con le modalità di cui al comma 5.
(10) Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa.
(11) L'attività di sostituzione, svolta a qualsiasi titolo, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi e le responsabilità professionali.
(12) In casi particolari il Comprensorio competente per territorio può garantire il servizio, previa notulazione delle prestazioni effettuate da parte dei medici già convenzionati presenti nel distretto o ambito territoriale, applicando le tariffe previste per le visite occasionali di cui all'articolo 39.