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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Disposizioni in materia di accreditamento FSE della Provincia autonoma di Bolzano

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Articolo 10
Rinuncia

1. Qualora un Ente accreditato, che risulti anche beneficiario di un'operazione formativa in regime di sovvenzione o di appalto pubblico di servizi, intenda rinunciare all'accreditamento, lo comunica per iscritto all’Ufficio FSE, che provvede alla revoca dell'accreditamento.

2. Qualora l'attività formativa sia già stata avviata, l’Ente è tenuto a portare a termine l'attività nell'interesse dei destinatari dell'intervento.

3. Qualora la rinuncia sia determinata dal venir meno di requisiti di accreditamento l’Ufficio FSE può precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività formativa, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto e dei principi enunciati all’art. 9. Resta ferma la possibilità per la Provincia di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.