(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/bis (Banca genetica dell'Alto Adige)
1. Presso la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Essa comprende anche le sementi. Ad essa spetta il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche nonché esaminarne le caratteristiche genetiche e definire i marker.
2. La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.”