(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per le aziende che detengono suini a scopo familiare per autoconsumo, gli obblighi di registrazione nella banca dati nazionale previsti dalla normativa vigente sono svolti dal venditore dei suini o da un suo delegato. Se la macellazione di tali suini non viene comunicata, essi vengono considerati d’ufficio come macellati e scaricati dalla banca dati nazionale alla fine di febbraio dell’anno successivo all’inserimento.”