(1) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
(2) Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere autorizzate dal dirigente responsabile.
(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare i seguenti limiti massimi:
- a) Limite massimo aziendale: questo limite viene determinato all' inizio di ogni anno moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in aspettativa, per il coefficiente di 30. Per far fronte alle esigenze urgenti di servizio, l'utilizzo delle ore all'interno delle varie unità operative aziendali è flessibile.
- b) Limite massimo individuale: Questo limite non potrà superare, per ciascun dipendente, il numero di 100 ore annuali.
(4) I limiti individuali potranno essere aumentati - in casi eccezzionali da motivare con esigenze particolari di servizio - fino al limite massimo di n.200 ore annuali.
(5) Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolarmente conto:
- - del richiamo in servizio per pronta reperibilità;
- - della partecipazione a commissioni o ad altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
- - dell' assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento;
- - dall' esecuzione di incarichi speciali al di fuori dei compiti istituzionali.
(6) Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
(7) Il lavoro straordinario prestato oltre il limite individuale di 100 ore (vedi punto 3, lettera b), che per motivi di servizio non può essere recuperato entro l'anno solare, viene retribuito entro il 30 giugno dell'anno successivo con una maggiorazione del 50 per cento per ogni ora prestata oppure, a richiesta del dipendente, accreditata sulla banca ore con una maggiorazione del 20 percento.
(8) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.
(9) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il normale compenso orario di cui al comma 8 del 30 per cento.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.