(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) la viabilità insistente sulle aree di cui alle lettere a) e b);”
(2) Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 8, commi 3 e 4” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 7/quater”.
(3) Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
(4) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “dell'articolo 8” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14“.
(5) Al comma 2 dell’articolo 13 e al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
(6) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“1. Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.
(7) Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù” sono sostituite dalle parole: “viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù“.
(8) La lettera a) del comma 5 dell’articolo 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica utilità;”.