(1) L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.
(2) I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano; il personale deve possedere un'anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
(3) I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
(4) I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto dell'Assessore alla Sanità in attuazione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.
(5) I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dalla Giunta Provinciale, previa programmazione a livello provinciale.
(6) La Provincia autonoma di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizza e attiva i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica.
(7) I corsi sono attivati a livello provinciale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture ove si svolge l'attività. È comunque salvaguardata la possibilità di svolgere le lezioni in tutto o in parte in lingua tedesca.
(8) Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. I candidati devono indicare nelle proprie domande, a pena di decadenza, la propria scelta della sessione e della sede. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione dell'età.
(9) In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.
(10) La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previsto per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
(11) Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. I candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nalla domanda di ammissione.
(12) Per la realizzazione dei corsi la Provincia autonoma di Bolzano si avvale delle aziende speciali unità sanitarie locali, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, punto a), degli istituti zooprofilattici spermimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, del presente regolamento.
(13) Norme transitorie: I corsi di formazione manageriale attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito della riforma del Servizio sanitario nazionale sono riconosciuti in accordo con il Ministero della Sanità ai fini del completamento della formazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.