(1) Dalla richiesta d’autorizzazione relativa agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) e lettera z), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell’intervento progettato. Per gli interventi di cui al-le lettere da i) a y) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio. 16)
(2) I provvedimenti di autorizzazione o di diniego con la relativa documentazione devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.
(3) Qualora gli interventi vengano eseguiti all'interno di parchi naturali o in zone individuate nei piani paesaggistici sovracomunali, la decisione adottata con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente nonché alla Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura.
(4) Eccetto gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) e z), al termine dei lavori il committente o, ove previsto, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico o l'installatore incaricato dal committente deve presentare entro sei mesi dal completamento dei lavori una dichiarazione finale attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli stessi ai lavori autorizzati. 17)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.