(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività complessiva del sistema scolastico al personale ispettivo di cui all'articolo 1, viene attribuita, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, l'indennità di funzione prevista per il personale dirigente provinciale. Tale indennità mensile viene corrisposta per 12 mensilità ed è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale provinciale mediante un coefficiente da 1,0 a 1,7.
(2) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto in particolare del numero delle scuole e del relativo personale docente, nonché della complessità dell'incarico attribuito.
(3) Al personale di cui all'articolo 1, è estesa la disciplina prevista dall'articolo 2 del contratto di comparto per il personale provinciale dell' 8 maggio 1997.
(4) L'indennità di cui al comma 1, non fa parte della retribuzione fondamentale del personale interessato e sostituisce, per il personale ispettivo con contratto a tempo indeterminato indicato nell'articolo 1, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato prevista dal Contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997.
(5) Per il personale ispettivo con una anzianità di servizio definita ai sensi del successivo comma 6, che abbia un trattamento economico fondamentale di posizione in godimento superiore a quello del corrispondente personale provinciale, la differenza viene portata in detrazione all'indennità di cui al comma 1. Qualora l'importo mensile della predetta differenza sia inferiore, lo stesso viene moltiplicato per 13. L'importo ottenuto viene corrisposto per 11 mensilità.
(6) Il conguaglio di cui al comma 5, è pari all'importo lordo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale nonché dell'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non percepita, e quello risultante sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1, concernente il trattamento economico, per classi e scatti, dei livelli retributivi inferiore e superiore dell'ottava qualifica funzionale del personale della provincia, comprensivo dell'indennità integrativa speciale. Ai fini dell'anzianità di servizio si tiene conto della complessiva anzianità di servizio maturata dagli ispettori sia come docente laureato, sia come eventuali capi d'istituto. Per gli ispettori, già direttori didattici, gli anni di servizio prestati con il prescritto titolo di studio in qualità di docente della scuola elementare sono conteggiati per intero.
(7) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale di comparto per il personale provinciale.
(8) Per il personale ispettivo della scuola elementare gli eventuali benefici economici derivanti dall'accelerazione di carriera per effetto della supervalutazione del servizio ai sensi del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1957 n. 90, maturati a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono detratti dall'indennità provinciale prevista dalla tabella di cui al comma 1.
(9) Al personale ispettivo cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre, con decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% dello stipendio tabellare a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 7.
(10) L'indennità di cui al comma 5 viene adeguata agli importi corrispondenti agli aumenti degli stipendi previsti per il personale provinciale per il periodo 1997 - 1998 e sono comunque corrisposti solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del presente contratto.
(11) Gli aumenti degli stipendi tabellari che saranno previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale per il personale con qualifica dirigenziale, sono conguagliati con gli aumenti previsti al comma 10, mediante eventuali detrazioni dall'indennità di cui al comma 5.