(1) Alla modifica dei piani urbanistici, nei casi previsti agli articoli 4 e 5, provvede l’ente competente per la zona, su propria iniziativa, qualora ritenga che vi sia l’interesse pubblico.
(2) La modifica può inoltre essere chiesta dai singoli proprietari degli immobili ubicati in zona produttiva. Anche in questo caso l’ente competente valuta la rispondenza della zona produttiva o di parte di essa ai criteri di cui agli articoli 4 e 5 ed avvia, qualora la valutazione dia esito positivo, la procedura di modifica del piano urbanistico ai sensi dell’articolo 19 della legge.