(1) I criteri di redazione dei piani di attuazione sono quelli determinati dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge.
(2) Il piano di attuazione disciplina la distribuzione o la concentrazione delle quote per attività terziarie nonché per attività di commercio al dettaglio all’interno della zona produttiva. In caso di concentrazione di tali quote su uno o più lotti, anche in modo disgiunto tra quota riservata alle attività terziarie e quota ammissibile per le attività di commercio al dettaglio, è necessaria la preventiva informazione dei proprietari degli immobili dell’intera zona.
(3) Alla predisposizione o modifica dei piani di attuazione delle zone produttive provvedono i comuni territorialmente competenti, o la Provincia per le zone produttive di interesse provinciale, di propria iniziativa ai sensi degli articoli 32, 34 e 34/bis della legge, qualora ritengano che vi sia l’interesse pubblico o la necessità di provvedervi. La modifica può inoltre essere proposta dai singoli proprietari degli immobili ubicati in zona produttiva. Anche in questo caso l’ente competente valuta la rispondenza della proposta ai criteri di cui al presente regolamento e avvia, qualora la valutazione dia esito positivo, la procedura di modifica del piano di attuazione. Anche in caso di valutazione con esito negativo la Giunta comunale oppure la Giunta provinciale, deve adottare una motivata deliberazione.
(4) Nella determinazione della quota disponibile per il commercio al dettaglio di cui al comma 4 dell’articolo 44, si tiene conto della cubatura concessionata con destinazione “commercio al dettaglio”, considerate anche le attività di commercio già esistenti in base al previgente articolo 44/ter, comma 3, della legge.
(5) La disposizione di cui all’articolo 44, comma 3, della legge, che prevede la riserva di spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, punto 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, trova applicazione solamente per le zone per insediamenti produttivi esistenti e nuove che non dispongono già di un piano di attuazione approvato.