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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi secondo l'articolo 81 della Legge Provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per investimenti nel settore sanitario

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle strutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni, con o senza fini di lucro, in considerazione della disposizione “de minimis”, del regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

2. I contributi non possono essere concessi all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Sanità, di seguito denominato Ufficio, prima della realizzazione dell’investimento.

2. La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed entro il termine perentorio del 31 gennaio dello stesso anno.

3. La domanda con i relativi allegati, firmata dal/dalla legale rappresentante, può essere consegnata a mano, inviata tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata. In caso di inoltro con lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

4. La domanda e i relativi allegati sono redatti sugli appositi moduli cartacei o digitali predisposti dall’Ufficio, scaricabili dal sito internet della Ripartizione provinciale Sanità.

5. La domanda deve essere affrancata con contrassegno telematico ovvero con marca da bollo. L’eventuale esenzione deve essere indicata.

Art. 4
Documentazione

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante che la persona giuridica esercita per statuto attività di assistenza sanitaria;

b) dichiarazione che per lo stesso scopo non è stata presentata domanda ad altro ufficio provinciale o ad altro ente pubblico;

c) copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo, qualora la domanda sia presentata per la prima volta, o nel caso in cui tali documenti siano stati modificati o integrati;

d) dichiarazione inerente alla ritenuta di acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

f) esposizione dei motivi che giustificano l’acquisto o il lavoro progettato;

g) in caso di lavori: progetto di massima oppure progetto definitivo o esecutivo, preventivi di spesa e relazione tecnica illustrativa dettagliata;

h) in caso di acquisti: almeno tre diversi preventivi di spesa;

i) piano di finanziamento;

j) benestare sul progetto dell’ufficio provinciale competente in materia di igiene e salute pubblica, rilasciato con decreto dell’Assessore/Assessora provinciale alla Sanità;

k) tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli giuridici previsti dalla legislazione vigente;

l) verbale di approvazione dell’organo competente relativo agli acquisti o ai lavori;

m) elenco delle attrezzature acquistate negli ultimi cinque anni con indicazione del relativo valore.

Art. 5
Istruttoria delle domande

1. L’Ufficio esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e determina l’ammontare del relativo contributo.

2. Per la valutazione dei progetti e dei rela-tivi preventivi, l’Ufficio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. L’Ufficio può richiedere la rettifica o l’integrazione della domanda con eventuali dati o documenti ritenuti necessari all’istruttoria.

4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la domanda deve essere rettificata o integrata. In caso di mancato adempimento, la domanda è archiviata.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, relative allo svolgimento di attività rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:

a) spese per interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture;

b) spese per interventi di acquisto o rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;

c) spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché per l’acquisto, lo sviluppo e l’installazione del necessario software;

d) spese per l’acquisto di dispositivi medici, inclusi i prodotti medici;

e) spese tecniche e di progettazione.

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese non rientranti nella programmazione sanitaria provinciale;

b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall’ente;

c) spese per l’acquisto di terreni;

d) spese per l’acquisto di materiale di consumo;

e) ogni altra spesa per la quale non sono stati forniti sufficienti chiarimenti o adeguata documentazione;

f) tutte le spese per attività non conformi agli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 8
Percentuali di contributo

1. Sulla base delle risorse disponibili, può essere concesso un contributo fino al 75% della spesa ammessa per:

a) interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sanitarie;

b) l’acquisto di dispositivi medici necessari all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

2. Sulla base delle risorse disponibili può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa per:

a) l’acquisto o il rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;

b) l’acquisto di dispositivi medici non destinati all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche e riabilitative;

c) l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché l’acquisto, lo sviluppo e installazione del necessario software.

3. Se la realizzazione dell’intervento avviene nel periodo di due o più anni, deve essere presentato l’intero progetto e l’Ufficio valuta l’entità del progetto e la presumibile durata della sua realizzazione.

4. In caso di interventi pluriennali sono agevolabili eventuali maggiori costi – purché preventivamente comunicati all’Ufficio – solo se inizialmente non prevedibili e solo se non riconducibili ad aumenti dei prezzi o a errori di progettazione. I maggiori costi sono agevolabili unicamente se risultano pari ad almeno il dieci per cento dei costi originariamente preventivati.

5. Sono consentite modifiche alle tipologie degli investimenti programmati entro l’esercizio finanziario di competenza in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa, purché comunicate all’Ufficio che ne verifica l’ammissibilità, prima dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo.

6. Gli interventi agevolati non possono iniziare prima dell’esercizio in cui è presentata la relativa domanda di contributo.

Art. 9
Priorità

1. Se la disponibilità finanziaria sul capitolo del bilancio provinciale è insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, le medesime sono soddisfatte secondo il seguente ordine di priorità:

a) contributi destinati a interventi di ristrutturazione già in corso, secondo le priorità della programmazione sanitaria provinciale;

b) contributi destinati alla costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e al miglioramento delle strutture;

c) contributi destinati all’acquisto di arredamenti nell’ambito di una ristrutturazione.

2. Le ulteriori domande sono soddisfatte riducendo proporzionalmente le percentuali di contributo, sulla base della disponibilità residua e delle priorità previste dalla programmazione sanitaria provinciale.

Art. 10
Rendicontazione

1. I contributi sono liquidati sulla base dell’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e documentati. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione è ridotta in proporzione.

2. Le tipologie di investimento risultanti dalla documentazione di spesa devono corrispondere a quelle ammesse a contributo, sulla base dei preventivi o dei progetti presentati.

3. La regolare esecuzione di lavori o acquisti è accertata dall’Ufficio come di seguito riportato:

a) nel caso di acquisto di arredamenti e dispositivi medici, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate ovvero di altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;

b) nel caso di lavori edili, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento, ovvero della dichiarazione del soggetto richiedente sulla regolare effettuazione dell’investimento, qualora non sia previsto il direttore dei lavori.

4. La liquidazione del contributo relativo a lavori edili di importo superiore a 150.000,00 Euro (IVA esclusa) può essere disposta dall’Ufficio anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

5. Il rendiconto deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

6. Tutta la documentazione contabile deve essere presentata in originale e in foto-copia, numerata progressivamente e corredata da un elenco con l’indicazione delle fatture, unitamente alla domanda di liquidazione redatta sul modello predisposto dall’Ufficio.

7. I documenti di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge e intestati al soggetto richiedente il contributo.

Articolo 11
Obblighi

1. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 2, i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:

a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite leasing.

2. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per il periodo di dieci anni a partire:

a) dalla data del contratto di compravendita;

b) dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di di lavori o di acquisti effettuati mediante leasing;

c) dalla data di rilascio della licenza d’uso.

3. Nei periodi suindicati i beni agevolati non possono essere alienati, dati in affitto o ceduti in comodato.

Art. 12
Revoca

1. In caso di inosservanza dei presenti criteri o di documentazione irregolare, il contributo è revocato per intero e restituito maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate.

Art. 13
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi a contributo, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il 6% delle iniziative agevolate.

2. I beneficiari si impegnano, a pena di revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione ritenuta opportuna dal medesimo per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo.

Allegato B

Criteri per la concessione di sovvenzioni nel settore sanitario

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sovvenzioni per lo svolgimento di iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, riferite ai seguenti settori di intervento:

a) assistenza sanitaria extra ospedaliera a persone in particolare stato di bisogno, al fine di facilitarne l’accesso ai servizi sanitari e di sostenere le famiglie;

b) prevenzione delle malattie e delle disabilità;

c) educazione e promozione della salute per la popolazione di ogni età, con particolare riguardo ai minori;

d) rimozione dei rischi per la salute.

Art. 2
Beneficiari

1. Le sovvenzioni di cui all’articolo 1 sono concesse a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni, con o senza fini di lucro, di concedere gli importi di sovvenzione in considerazione della disposizione “de minimis”, sulla base del regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

2. Le sovvenzioni non possono essere concesse all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Sanità, di seguito denominato Ufficio, prima della realizzazione delle iniziative.

2. La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed entro il termine perentorio del 31 gennaio dello stesso anno.

3. La domanda con i relativi allegati, firmata dal/dalla legale rappresentante, può essere consegnata a mano, inviata tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata. In caso di inoltro con lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

4. La domanda e i relativi allegati sono redatti sugli appositi moduli cartacei o digitali predisposti dall’Ufficio, scaricabili dal sito internet della Ripartizione provinciale Sanità.

5. La domanda deve essere affrancata con contrassegno telematico ovvero con marca da bollo. L’eventuale esenzione deve essere indicata.

Art. 4
Documentazione

1. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante che la persona giuridica esercita per statuto attività di assistenza sanitaria;

b) dichiarazione che per lo stesso scopo non è stata presentata domanda ad altro ufficio provinciale o ad altro ente pubblico;

c) copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo, qualora la domanda sia presentata per la prima volta, o nel caso in cui i suddetti documenti siano stati modificati o integrati;

d) dichiarazione inerente alla ritenuta di acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

f) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, completa di dati statistici e con l’indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati;

g) conto consuntivo dell’anno precedente a quello di competenza, corredato della relativa nota integrativa e del verbale di approvazione nonché dell’eventuale relazione del collegio sindacale, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno di riferimento;

h) relazione programmatica sull’attività prevista per l’anno di riferimento con la motivazione dell’eventuale maggiore o minore numero di iniziative programmate rispetto all’anno precedente;

i) bilancio preventivo per l’anno di riferimento e relativo piano di finanziamento.

Art. 5
Istruttoria delle domande

1. L’Ufficio esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e determina l’ammontare della relativa sovvenzione.

2. L’Ufficio può richiedere la rettifica o l’integrazione della domanda con eventuali dati o documenti ritenuti necessari all’istruttoria.

3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la domanda deve essere rettificata o integrata. In caso di mancato adempimento, la domanda è archiviata.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammesse a sovvenzione le seguenti spese, relative allo svolgimento di attività rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:

a) spese per il personale dipendente;

b) rimborsi spese per personale dipendente, prestatori d’opera, collaboratori occasionali e volontari per lo svolgimento delle attività di cui allo statuto;

c) spese amministrative per lo svolgimento dell’attività associativa nonché di assicurazione;

d) spese per iniziative proprie inerenti all’attività di cui allo statuto;

e) quote associative di adesione alla rispettiva associazione nazionale e per federazioni provinciali, riconosciute ed operanti nel settore sanitario;

f) spese per iniziative di formazione, educazione e promozione della salute, quali conferenze, convegni, seminari, studi, opuscoli informativi, mezzi audiovisivi e altri mezzi idonei. Per tali iniziative sono previste sovvenzioni nell’ordine del 50% fino al 75% della spesa sostenuta.

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a sovvenzione le seguenti spese:

a) spese non rientranti nella programmazione sanitaria provinciale;

b) spese per onorari e compensi dei componenti dell’associazione o dell’ente che richiede la sovvenzione;

c) imposte e tasse, imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

d) spese per l’acquisto di giornali e riviste;

e) spese per la manutenzione delle attrezzature d’ufficio;

f) quote associative diverse da quelle menzionate espressamente nell’articolo precedente;

g) spese per attività o progetti in contrasto con gli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 8
Percentuali di sovvenzione

1. Sulla base delle risorse disponibili può essere concessa una sovvenzione fino al 75% della spesa ammessa ai richiedenti che svolgono per statuto attività di assistenza sanitaria a favore di:

a) malate e malati cronici;

b) malate e malati oncologici;

c) persone con gravi patologie invalidanti;

d) persone che soffrono di malattie rare;

e) persone con patologie complesse, che richiedono continua o prolungata assistenza riabilitativa, preventiva e terapeutica nonché sostegno sia per se stesse che per le proprie famiglie.

2. A seconda delle risorse disponibili può essere concessa una sovvenzione fino al 50% della spesa ammessa ai richiedenti che svolgono per statuto attività di assistenza sanitaria non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se la realizzazione dell’intervento avviene nel periodo di due o più anni, deve essere presentato l’intero progetto e l’Ufficio valuta l’entità del progetto e la presumibile durata della sua realizzazione.

4. Le iniziative agevolate non possono iniziare prima dell’esercizio in cui viene presentata la relativa domanda.

5. Le iniziative devono essere effettuate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo.

Art. 9
Anticipo

1. Ai beneficiari può essere erogato, su richiesta, un anticipo fino al 50% dell’ammontare della sovvenzione concessa.

Art. 10
Rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione della sovvenzione.

2. Le spese devono essere reali, ovvero effettivamente sostenute e contabilizzate, pertinenti e quindi direttamente collegabili alla spesa ammessa a sovvenzione.

3. Le spese devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, anche di data successiva al 31 dicembre purchè inerenti ad attività dell’anno di concessione del contributo.

4. La documentazione fiscale deve essere conforme alle disposizioni di legge e riportare il timbro del soggetto beneficiario della sovvenzione.

5. Le domande di liquidazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

6. L’Ufficio può richiedere ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria della rendicontazione.

7. La liquidazione della sovvenzione avviene dietro presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione relativa alla spesa ammessa.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 17/93 la documentazione da produrre può essere limitata all’importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l’obbligo di una dichiarazione sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente che attesti il deposito, in originale o in copia, presso la sede della persona giuridica, delle fatture quietanzate e/o dei mandati di pagamento per l’importo totale ammesso, nonché dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa, ammessa all’agevolazione.

8. Se la spesa per la quale è stata concessa la sovvenzione è minore rispetto a quella ammessa, essa è ridotta e ricalcolata sull’importo delle spese effettivamente sostenute secondo la percentuale concessa.

Art. 11
Volontariato

1. Il beneficiario può giustificare la parte di spesa ammessa eccedente la misura della sovvenzione assegnata, quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 euro o un altro importo stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa a sovvenzione. Nel caso di riduzione della sovvenzione, per le prestazioni rese a titolo di volontariato è riconosciuto fino ad un massimo del 25% dell’importo totale della spesa rendicontata e ammessa.

Art. 12
Revoca

1. In caso di inosservanza dei presenti criteri o di documentazione irregolare, la sovvenzione è revocata per intero ed è restituita maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate.

Art. 13
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle attività e delle spese ammesse a sovvenzione, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il 6% delle iniziative agevolate.

2. I beneficiari si impegnano, a pena di revoca della sovvenzione, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione ritenuta opportuna dal medesimo per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della sovvenzione.

Allegato C

Criteri per la concessione di sussidi nel settore sanitario

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, riferiti alle seguenti spese:

a) spese sostenute in relazione ad un trapianto o espianto d’organo, escluse quelle a carico del servizio sanitario;

b) spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici per sottoporsi a terapie riabilitative presso strutture statali e da eventuali persone accompagnatrici;

c) spese di trasporto della salma del donatore/della donatrice al luogo della sepoltura e relative spese funerarie.

Art. 2
Beneficiari

1. I sussidi sono concessi a persone fisiche nonché a enti e associazioni operanti nel settore della donazione d’organi.

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di sussidio è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Sanità, di seguito denominato Ufficio.

2. La domanda con i relativi allegati, firmata dal/dalla richiedente o dal/dalla legale rappresentante della persona giuridica, può essere consegnata a mano, inviata tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata. In caso di inoltro con lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

3. La domanda deve essere presentata entro l’anno di effettuazione della prestazione per la quale è richiesto il sussidio.

4. La domanda e i relativi allegati sono redatti sugli appositi moduli cartacei o digitali predisposti dall’Ufficio, scaricabili dal sito internet della Ripartizione provinciale Sanità.

5. La domanda deve essere affrancata con contrassegno telematico ovvero con marca da bollo. L’eventuale esenzione deve essere indicata.

Art. 4
Documentazione

1. Alla domanda di sussidio per spese sostenute in relazione a un trapianto o espianto d’organo e per spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici, tetraplegici ed eventuali accompagnatori deve essere allegata la seguente documentazione:

a) cartella clinica attestante lo stato di salute del/della paziente, qualora l’ufficio non ne sia già in possesso;

b) documentazione medica attestante l’avvenuta prestazione e la necessità della stessa;

c) tutta la documentazione fiscale inerente alle spese sostenute.

2. Alla domanda di sussidio per spese di trasporto della salma del donatore/della donatrice al luogo della sepoltura e per spese funerarie deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione dell’ospedale attestante che l’espianto è avvenuto presso una struttura ospedaliera provinciale;

b) documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per il trasporto e la sepoltura del donatore/della donatrice.

Art. 5
Spese ammissibili

1. In caso di trapianto d’organo sono ammesse a sussidio le seguenti spese:

a) spese di viaggio in caso di esami preliminari, interventi di trapianto e controlli successivi all’intervento; in quest’ultimo caso sono ammessi controlli in numero illimitato nei primi sei mesi dopo il trapianto e, decorsi sei mesi dal trapianto, fino ad un massimo di 4 controlli all’anno, salvo complicanze;

b) spese di solo alloggio del/della paziente nel periodo pre e postoperatorio presso la località sede del centro trapianti, se tale soggiorno si rende necessario per esigenze cliniche documentate;

c) spese di soggiorno (vitto e alloggio) sostenute da una eventuale persona accompagnatrice per l’intera durata della degenza del/della paziente. La necessità dell’accompagnamento deve essere attestata dal medico curante, a meno che il/la paziente non sia minorenne;

d) spese di solo alloggio sostenute dalla persona accompagnatrice nel periodo pre e postoperatorio. La necessità dell’accompagnamento deve essere attestata dal medico curante, a meno che il/la paziente non sia minorenne;

e) spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio) sostenute da pazienti tetraplegici e paraplegici per sottoporsi a terapie riabilitative presso strutture statali e da loro eventuali accompagnatori. La necessità dell’accompagnamento deve essere attestata dal medico curante.

2. Qualora l’espianto sia avvenuto presso una struttura ospedaliera provinciale sono altresì ammesse:

a) le spese per il trasporto della salma fino al luogo della sepoltura, anche fuori provincia;

b) le spese per l’acquisto della cassa funebre o dell’urna e le spese per le pratiche amministrative cimiteriali.

Art. 6
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a sussidio le seguenti spese:

a) spese normalmente a carico del servizio sanitario;

b) spese non connesse al trapianto d’organo;

c) spese relative all’acquisto di addobbi floreali, di annunci funebri, necrologi e biglietti;

d) ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o non supportata da adeguata documentazione.

Art. 7
Spese riconosciute

1. Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) e di viaggio sono rimborsate in base alle disposizioni applicate al personale dipendente della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le spese funerarie sono rimborsate sulla base del tariffario medio vigente nel Comune di Bolzano.

3. Le spese riconosciute sono rimborsate interamente.

Art. 8
Rendicontazione

1. Le spese devono essere reali ovvero effettivamente sostenute, pertinenti e quindi direttamente collegabili alla spesa ammessa a sussidio.

Art. 9
Revoca

1. In caso di inosservanza dei presenti criteri o di documentazione irregolare, il sussidio è revocato per intero e restituito maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione.

Art. 10
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione di quanto ammesso a sussidio, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il 6% delle prestazioni agevolate.

2. I beneficiari si impegnano, a pena di revoca del sussidio, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione ritenuta opportuna dal medesimo per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
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ActionActiona) Legge provinciale13 dicembre 1991, n. 33
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ActionAction Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)
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ActionAction Art. 17 (Distintivo ufficiale)
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ActionAction Art. 21 (Scuole di alpinismo)  
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ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Scuola per assistenti dentali alla poltrona [operatori tecnici])
ActionActionArt. 3 (Collaborazione con i servizi sanitari)
ActionActionArt. 4 (Organi della Scuola)
ActionActionArt. 5 (Consiglio direttivo)
ActionActionArt. 6 (Requisiti di ammissione)
ActionActionArt. 7 (Criteri di selezione)
ActionActionArt. 8 (Programma d'insegnamento)
ActionActionArt. 9 (Obbligo di frequenza e assenze)
ActionActionArt. 10 (Orario settimanale)
ActionActionArt. 11 (Obbligo di assicurazione)
ActionActionArt. 12 (Verifica del profitto)
ActionActionArt. 13 (Scrutinio finale e esami di riparazione)
ActionActionArt. 14 (Esame di diploma)
ActionActionArt. 15 (Assenza giustificata)
ActionActionArt. 16 (Diploma di abilitazione)
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46 
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26 
ActionActionc) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
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ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionModifiche ed integrazioni della , recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”
ActionActionModifiche ed integrazioni di altre leggi provinciali in materia di igiene e salute pubblica
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, “Disposizioni attuative dell’obbligo vaccinale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, „Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”
ActionActionAbrogazioni e disposizioni finanziarie
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
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ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
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