In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 29/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
Potere del Ministero per l'ambiente di adottare misure di salvaguardia nei parchi nazionali

Sentenza (16 dicembre) 30 dicembre 1987, n. 617; Pres. Saja – Rel. Greco
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato in data 2 aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la 1. 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) in toto e con particolare riguardo agli artt. 7 commi 1 e 4, e 8, osservando che:
a) il citato art. 7, nella parte in cui attribuisce al Ministero per l'ambiente il potere di adottare le necessario misure di salvaguardia atte ad impedire qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi nelle zone da dichiararsi a parchi nazionali, ove interpretato come applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, ne violerebbe gravemente le competenze attribuitele dall'art. 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione. La menzionata disposizione statutaria prevede, invero, la competenza esclusiva della Provincia, tra l'altro, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio, di usi civici, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di miniere, cave e torbiere, di caccia e pesca, di agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di agricoltura, foreste e corpo forestale, di opere idrauliche. In attuazione di siffatte previsioni, norme specifiche hanno attribuito alla Provincia stessa ogni potere in materia di misure di salvaguardia delle zone dichiarate o da dichiararsi a Parchi nazionali: così l'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, sul trasferimento alla Provincia di tutti i beni di interesse storico e artistico, già di competenza statale (ivi compresi i parchi, secondo l'identificazione che dei beni denominati fa la 1. 1 giugno 1939 n. 1089); l'art. 1 d.P.R. 1 novembre 1973 n. 670, sulla competenza provinciale esclusiva per l'esercizio dei poteri di tutela e conservazione di tali beni, e, più in particolare, i dd.P.R. n. 279 del 22 marzo 1974 e n. 381 di pari data, con i quali alla Provincia è stata attribuita la funzione di vigilanza e di tutela in ordine ai parchi compresi nel suo territorio ed in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche.
Inoltre, lo stesso art. 9 della legge istitutiva del Ministro dell'ambiente (n. 349 del 1986), del quale la norma impugnata costituisce derivazione e completamento, non manca di far salva la competenza provinciale esclusiva nella materia individuata dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, ammettendo soltanto che essa possa risultare limitata dall'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento assegnato al Ministro nelle materie previste dalla legge suddetta.
Viceversa, il potere attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente dalla norma censurata, comporta limitazioni della competenza provinciale, senza che sia possibile ricondurlo alla menzionata funzione statale, essendo esso attinente a misure da adottare su un territorio di stretto ambito locale, mentre tale funzione postula la cura di un interesse unitario sul piano nazionale e non suscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale: al riguardo la ricorrente ricorda i princìpi sanciti da questa Corte con le sentt. nn. 340 del 1983 e 357 del 1985.
b) Considerazioni non dissimili valgono anche relativamente all'art. 8 1. n. 59 del 1987, che, se ritenuto applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, nonostante la salvezza dell'autonomia provinciale sancita dall'art. 9 della citata 1. n. 349 del 1986, risulterebbe ugualmente violativo delle sopra elencate competenze della ricorrente stessa,  oltre che di quelle ulteriormente previste dagli artt. 9 (nn. 9 e 10) e 16 (comma 1) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e dalle relative norme di attuazione (contenute, in parti- colare, nei dd.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; 1 novembre 1973 nn. 690 e 691; 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 28 marzo 1975 n. 474 e successive modifiche; 31 luglio 1978 n. 1017), attribuendo al Ministro per l'ambiente di emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente stesso. Ai fini di siffatta tutela, del resto, la Provincia ricorrente ha ripetutamente legiferato (ad esempio, con la 1. 25 luglio 1970 n. 16, sulla tutela del   paesaggio; 21 giugno 1971 n. 8, sulle sanzioni amministrative per la violazione di vincolo paesaggistico; 28 giugno 1972 n. 13, sulla protezione della flora alpina; 19 gennaio 1973 n. 6, sul comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali; 4 giugno 1973 n. 12, sui provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria; 13 agosto 1973 n. 27, sulla protezione della fauna; 6 settembre 1973 n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamento; 6 settembre 1973 n. 63, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 24 giugno 1976 n. 23, sulla circolazione dei veicoli a motore in territori vincolati e tutelati; 20 novembre 1978 n. 66, sull'inquinamento da rumore): di tale circostanza non può non tenersi il debito conto perché la stessa funzione di indirizzo e coordinamento - in ipotesi, comprensivo del censurato potere - non può estrinsecarsi senza limiti nei confronti della Provincia autonoma, ma è subordinata alla non avvenuta emanazione, da parte di questa, di norme specificamente concernenti la materia oggetto di intervento statale, come sancito da questa Corte con sent. n. 49 del 1987.
2. Gli artt. 7 commi 1 e 4, e 8 1. n. 59 del 1987 sono impugnati anche dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 3 aprile 1987, in riferimento agli artt. 8 nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21; 9 n. 10; 16; e 52 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione.
c) Circa il potere del Ministro per l'ambiente di dettare misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, la ricorrente osserva, in primo luogo, che la norma di previsione costituisce uno strumento surretizio per provvedere a siffatta destinazione di nuovi territori, senza alcun preciso fondamento costituzionale o legislativo; l'art. 83 comma 4 d.P.R. n. 616 del 1977 si limita, infatti, a prevedere - con riguardo alle sole Regioni a statuto ordinario il potere governativo, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, di individuare zone nelle quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e non qualifica né le prime come statali ne le seconde come regionali; conformemente, l'art. 5 1. n. 349 del 1986, allorché prevede che siffatto potere si esercita su proposta del Ministro per l'ambiente, evita, a sua volta, tale qualificazione.
Inoltre, nessuna disposizione Costituzionale, statutaria o di legge autorizza lo Stato a esercitare poteri di governo e gestione del territorio, pur nell'ambito di aree destinate a parchi o riserve di carattere interregionale:
anzi il citato art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977, implicitamente, ma univocamente, prevede la persistenza di tale potere in capo alle Regioni. Il che vale, poi, a maggior ragione, per la Provincia ricorrente, le cui competenze in materia risultano da specifiche disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 8 nn. 5, 6 e 16) e dalle relative norme di attuazione che le attribuiscono, anche per quanto concerne il già esistente Parco Nazionale dello Stelvio, le funzioni amministrative di pianificazione e gestione del territorio.
b) II potere ministeriale di dettare ordinanze contingibili ed urgenti (art. 81. n. 59 del 1987) viene censurato osservando che esso non si configura come un potere statale di intervento straordinario, in funzione sostitutivo di quello non esercitato dalla Provincia competente (come, nei casi di cui all'art. 8 comma 3 1. n. 349 del 1986); bensì come un potere generale e generico di provvedere a situazioni di urgente necessità per la tutela degli stessi interessi pubblici la cui cura - almeno in moltiambiti - è costituzionalmente demandata alla Provincia medesima. Il potere di ordinanza, infatti, non è che un'esplicazione della potestà amministrativa attinente a determinate materie e può, pertanto, giustificarsi solo quando vi sia l'effettiva titolarla della potestà stessa. Orbene, anche ove si voglia negare che la materia della tutela dell'ambiente sia per intero di competenza della Provincia autonoma, resta il fatto che questa gode di numerose attribuzioni amministrative proprie (oltre che di competenza legislativa primaria e concorrente) in molti e diversi campi o settori riconducibili al più generale concetto di ambiente; e ciò, stante il suddetto nesso di compenetrazione, necessariamente comporta, almeno con riferimento a tali campi o settori la titolarità, da parte della Provincia stessa, del relativo potere di ordinanza, con la conseguenza che la generica ed indiscriminata attribuzione di questo ad un organo statale comporta indefettibilmente la violazione delle menzionate attribuzioni provinciali.
3. Resiste ad entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso sollecitando la declaratoria, di infondatezza delle questione sollevate ex adverso.
Per quanto concerne le censure svolte relativamente all'art. 7 l. n. 59 del 1987 l'Avvocatura dello Stato ne eccepisce la tardività rilevando che tale norma non introduce, bensì presuppone una potestà costitutiva, o promotrice della costituzione, di parchi e riserve naturali, che si radica nell'art. 5 della legge istitutiva del Ministro dell'ambiente e che trova nella disposizione impugnata un mero strumento di attuazione.
Inoltre, le competenze regionali e provinciali in materia di protezione della natura, come emerge dalla sent. n. 223 del 1984 di questa Corte, non sono incompatibili con residue competenze statali connesse alla cura, nella medesima materia, di esigenze unitarie, particolarmente imposte dall'adempimento di obblighi interregionali, il cui rispetto costituisce un limite | per le stesse competenze delle Province ricorrenti. Alla luce di tale rilievo va riconosciuto che il potere ministeriale di dettare misure di salvaguardia risulta privo di autonomo rilievo, ai fini del richiesto controllo di costituzionalità, restando assorbito in quello della competenza statale a promuovere la creazione di parchi nazionali e riserve statali;, e cioè o il Ministro per l'ambiente esercita tale funzione in difetto dei presupposti che legittimano l'intervento statale in subiecta materia: ed allora l'invalidità dell'atto si rifletterebbe necessariamente sulle misure di salvaguardia eventualmente dettate per l'area individuata e destinata a parco o riserva; o, nell'opposta ipotesi, il legittimo esercizio della competenza statale alla costituzione del parco o della riserva implica ex se la legittimità delle misure disposte per garantire il buon esito dell'iniziativa.

D'altra parte, non è trascurabile la circostanza che il Ministro, prima di disporre tali misure, deve consultare le Regioni e gli enti locali interessati .

Nel merito delle censure svolte in ordine all'art. 8 I. n. 59 del 1987, l'Avvocatura osserva, poi, che una volta riconosciuta la natura primaria degli interessi pubblici legati all'ambiente (Corte cosi., sentt. nn. 151 e 153 del 1986), appare conseguenziale che anche relativamente ad essi - come già per quelli attinenti all'ordine ed all'incolumità pubblica ed alla sanità - valga il presidio del così detto potere di ordinanza che autorizza l'adozione, da parte di organi statali, di misure innominate, contingibili e urgenti, per la salvaguardia di esigenze essenziali della collettività generale. Il relativo potere dello Stato non viene in conflitto con le competenze provinciali, sia per il carattere residuale che la norma di previsione espressamente gli attribuisce, stabilendo che esso può essere esercitato « quando non si possa altrimenti provvedere », sia perché tale esercizio attiene alla tutela del bene « ambientale » inteso in un'accezione unitaria e globale, che non è equiparabile alla somma aritmetica delle varie competenze attinenti all'uno o all'altro (acque, urbanistica, foreste, agricoltura, fauna, ecc.) degli aspetti specifici che il bene stesso può di volta in volta assumere.

Né può trascurarsi che la temporaneità delle misure che il Ministro può adottare (sei mesi) è pienamente aderente all'eccezionalità della situazione considerata come presupposto delle medesime, oltre che coerente col principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni o Province autonome.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa della Provincia autonoma di Trento. Ivi si contestano gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello Stato, in primo luogo negando la pretesa tardi vita delle censure svolte relativamente all'art. 7 l. n. 59 del 1987. Si precisa, invero, al riguardo che queste non concernono il potere, residuato allo Stato per effetto dell'art. 83 comma 4 d.P.R. n. 616 del 1977, di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve o parchi, ne quello di istituzione di riserve in adempimento di obblighi internazionali. Si censura, invece, il potere, attribuito ex uovo dal citato art. 7, di adottare misure di salvaguardia di contenuto indeterminato e discrezionalmente decise, potere che non rientra né è comunque implicato nell'altro di individuazione delle aree destinando all'utilizzazione suddetta e che non può fondarsi neanche sul rinvio, contenuto nell'ari 83 comma 2 d.P.R. n. 616 del 1977, ad una « futura normativa di ripartizione di compiti » in materia, facendo tale rinvio riferimento alle sole riserve naturali dello Stato, già esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 616 (Corte cost. n. 223 del 1984).
Va inoltre rilevato, secondo la difesa della ricorrente, che la norma censurata tende surretiziamente a forzare i limiti propri delle competenze statali in materia di costituzione di parchi o riserve, trasformando il semplice potere di promozione - espressione delle funzioni di indirizzo e coordinamento - in quello di gestione statale diretta ed esclusiva dei territori interessati da detta costituzione: ciò che non può giustificarsi neanche invocando esigenze di tutela di interessi nazionali, postoche, sul punto, nessuna adeguata specificazione è stata curata dal legislatore.
Per quanto concerne le censure relative all'art. 8 1. n. 59 del 1987 cit. si ribadisce che tale disposizione non si inserisce in uno spazio vuoto, ma occupa spazi già coperti da poteri provinciali di gestione e governo del territorio: in buona sostanza, il potere ministeriale di ordinanza non è meramente residuale, bensì onnicomprensivo ed assorbente, prevalente o concorrente rispetto a tutte le potestà, anche di adozione di provvedimenti di urgenza, configurati dalla legge in capo ad altri organi ed, in particolare, in capo alle Regioni e alle Province autonome.
Tutto ciò confligge irrimediabilmente con i criteri costituzionali dì ripartizione delle competenze e con i princìpi che regolano i rapporti fra Stato e Regioni o Province autonome, ivi compreso quello di leale cooperazione (Corte cost. n. 153 del 1986).
 
Considerato in diritto: l. I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto sollevano identica questione.
2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente) e la stessa legge in toto in quanto, attribuendo al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (art. 7, primo e quarto comma), nonché il potere di emettere, in situazioni di grave pericolo di danno ambientale ed allorché non si possa altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente, invadono le competenze ad esse riservate in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, violano l'art. 2 del D.P.R. n. 670 del 1972; l'art. 3 del D.P.R. n. 670 del 1972, terzo comma; 8, nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, l3, 14, 15, 16, 21, 24; l'art. 9 del D.P.R. n. 670 del 1972, nn. 9 e 10; gli artt. 16, primo comma, e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione, nonché l'art. 10 Cost. in relazione all'accordo di Parigi 5 settembre 1946.
3. Le censure non sono fondate.
Anzitutto non ha rilevanza alcuna la impugnazione in toto della legge n. 59 del 1987 in quanto le deduzioni e i rilievi svolti riguardano solo l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e l'art. 8 della legge n. 59 del 1987.
All'uopo si ricorda che le stesse Province autonome, con ricorsi del 12 agosto 1986, hanno già impugnato varie norme della legge 8 luglio 1986, n. 346, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, siccome lesive dell'autonomia loro garantita dalle norme vigenti, tra cui molte di quelle di cui ora lamentano la violazione.
Questa Corte, con sent. n. 210 del 1987, ha dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale. Non essendo state proposte altre questioni di legittimità costituzionale, nemmeno da parte di altre Regioni, relative a norme della detta legge, in via generale, allo stato non vi è motivo di dubitare della conformità dell'intera legge ai precetti costituzionali che concernono la sfera di autonomia delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché delle Province autonome.
Ai fini della decisione, in particolare va richiamato l'art. 5 della legge n. 349 del 1986 il quale concerne la potestà del Governo (circa la quale vedi già l'art. 83, quarto comma, del D.P.R. n. 616 del 1977), su proposta del Ministro per l'Ambiente, di individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi a carattere interregionale (primo comma) ed il trasferimento dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste al Ministero per l'Ambiente, delle competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica, nazionale e internazionale, ai fini della promozione in esse della costituzione di parchi e riserve naturali (secondo comma). Ora, l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, la quale detta disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente, conferisce allo stesso Ministro per l'Ambiente, la potestà di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e a riserve naturali statali, misure di salvaguardia, il cui contenuto va graduato dallo stesso Ministro in relazione alle esigenze del caso.
Detto potere certamente costituisce estrinsecazione di quello più ampio attribuito allo stesso Ministro dall'art. 5 della legge istitutiva del Ministero, innanzi richiamato, anzitutto in considerazione della stessa natura cautelare delle misure di salvaguardia che, come del resto è specificamente sancito, sono dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'attuazione del provvedimento di individuazione e di costituzione del parco nazionale o della riserva naturale nazionale a livello statale o interregionale.
Inoltre, in base alla stessa norma impugnata, il Ministro deve sentire le Regioni, gli enti locali interessati e le stesse Province autonome ricorrenti nel caso in cui siano interessati i territori che di esse fanno parte; deve richiedere agli stessi un apposito parere e può provvedere solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla data della richiesta del parere senza che esso sia stato espresso.
Il potere attribuito si inquadra, quindi, nella funzione di indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato ed implicante, da un lato, le suddette intese fra Stato stesso, Regioni e Province autonome e, dall'altro, la prevista necessità che l'intervento statale a livello ministeriale si verifichi solo in caso di inerzia delle Regioni: funzione il cui esercizio, evidentemente, è diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che sussistono in materia.
Conseguentemente, in questa situazione deve essere esclusa qualsiasi lesione dell'autonomia assicurata alle Province ricorrenti dalle norme invocate, che non risultano affatto violate.
Peraltro, in concreto non è stata effettuata alcuna individuazione di aree appartenenti al territorio delle ricorrenti.
4. Per quanto riguarda l'altra censura, cioè quella dell'art. 8 della legge n. 59 del 1987 si osserva che già il numero tre dell'art. 8 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero per l'ambiente, ha attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente, in caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, qualora possa derivare grave danno ecologico, il potere di adottare, con ordinanza cautelare, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, previa diffida alle amministrazioni interessate a provvedere entro congruo termine, da indicarsi nella stessa diffida. Delle ordinanze è prevista la comunicazione alle amministrazioni interessate.
Eguale intervento è previsto nel caso in cui l'inadempienza è attribuibile agli uffici periferici statali.
L'art. 8 della legge n. 59 del 1987, fuori dei suddetti casi attribuisce al Ministro per l'ambiente il potere di emettere, di concerto con gli altri Ministri interessati, a seconda delle varie ipotesi ricorrenti, solo ordinanze contingibili ed urgenti, della durata massima di sei mesi, nel caso in cui si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere.
4.1. Le due norme sono sorrette da una identica "ratio". Esse sono finalizzate alla tutela del bene ambiente e sono dirette ad evitare situazioni di pericolo di danno ambientale che nella seconda ipotesi assume una maggiore gravità onde la maggiore urgenza di porvi rimedio. Trattasi di misure contingibili, ossia provvisorie, a contenuto libero corrispondente alla situazione cui si intende porre rimedio, per la salvaguardia del bene ambiente da pericoli di danno.
4.2. Questa Corte (sent. n. 201 del 1987; sent. n. 4 del 1977; sent. n. 26 del 1961), ha già ritenuto conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell'atto (che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata. Inoltre, i provvedimenti devono adeguarsi alle dimensioni territoriali e temporali della concreta situazione di fatto che si deve fronteggiare.
Analoghe considerazioni valgono, ed a maggior ragione, per i poteri derogatori attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in relazione ad eventi straordinari di elevata pericolosità; poteri che trovano il loro titolo specifico e i loro limiti nella esigenza della pronta iniziativa e del coordinamento delle attività di intervento e di soccorso.
Il carattere provvisorio delle misure derogatorie da adottare è, peraltro, persino implicito nella natura stessa del titolo specifico di legittimazione.
La spettanza del potere allo Stato trova la sua giustificazione, oltre che nella gravità del pericolo da evitare e nell'urgenza, nella natura stessa del bene da tutelare. Trattasi, infatti, di un bene primario e di un valore assoluto costituzionalmente garantito alla collettività.
Peraltro, quello conferito dalla norma impugnata è un potere residuale attribuito allo Stato quando non si possa altrimenti provvedere. I provvedimenti relativi possono essere anche emessi dagli enti autonomi nell'ambito del potere loro conferito, sicché l'intervento dello Stato sopperisce solo alla loro inerzia e all'inadempimento dei doveri loro incombenti Il pericolo imminente di danno grave del bene ambiente; di valore assoluto primario, impone il rimedio urgente e contingibile e rende legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale, anche se non esclusiva, la cura e la tutela di interessi che riguardano beni di tal natura e di tal valore. La residualità del potere, la specie della situazione da tutelare, la stessa natura del provvedimento, vincolato nel presupposto e nella causa, la sua durata, molto limitata nel tempo (al massimo sei mesi), fanno sì che non risulti lesa l'autonomia dell'ente regionale.
L'esistenza di disposizioni legislative a carattere provinciale o regionale e quella di un potere provinciale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, che comunque vanno fatte salve, riducono ancor più lo spazio di operatività del potere statale.
Pertanto le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti non risultano fondate.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; del D.P.R. n. 670 del 1972 all'art. 8 del D.P.R. n. 670 del 1972 nn. 3, 4, 5, 6, 7, l3, 14, 15, 16, 21, 24; all'art. 9 del D.P.R. n. 670 del 1972, nn. 9 e 10; agli artt. 16 e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 Cost..
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 102
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 108
ActionActionAnlage
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 112
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 115
ActionAction Beschluss vom 11. Februar 2014, Nr. 144
ActionAction Beschluss vom 18. Februar 2014, Nr. 166
ActionAction Beschluss vom 18. Februar 2014, Nr. 172
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 187
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 196
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 211
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 217
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 238
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 268
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 286
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 292
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 293
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 317
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 318
ActionAction Beschluss vom 25. März 2014, Nr. 357
ActionAction Beschluss vom 1. April 2014, Nr. 361
ActionAction Beschluss vom 15. April 2014, Nr. 438
ActionAction Beschluss vom 15. April 2014, Nr. 450
ActionAction Beschluss vom 29. April 2014, Nr. 484
ActionAction Beschluss vom 29. April 2014, Nr. 492
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 540
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 541
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 542
ActionAction Beschluss vom 20. Mai 2014, Nr. 577
ActionAction Beschluss vom 27. Mai 2014, Nr. 590
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 660
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 663
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 658
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 687
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 688
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 691
ActionAction Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 771
ActionAction Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 817
ActionAction Beschluss vom 8. Juli 2014, Nr. 861
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 889
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 895
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 920
ActionAction Beschluss vom 29. Juli 2014, Nr. 938
ActionAction Beschluss vom 5. August 2014, Nr. 964
ActionAction Beschluss vom 2. September 2014, Nr. 1041
ActionAction Beschluss vom 9. September 2014, Nr. 1060
ActionAction Beschluss vom 7. Oktober 2014, Nr. 1181
ActionAction Beschluss vom 14. Oktober 2014, Nr. 1188
ActionAction Beschluss vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216
ActionAction Beschluss vom 21. Oktober 2014, Nr. 1242
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1248
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1302
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1304
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1308
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1309
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1315
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1366
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1388
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1370
ActionAction Beschluss vom 25. November 2014, Nr. 1421
ActionAction Beschluss vom 9. Dezember 2014, Nr. 1528
ActionAction Beschluss vom 9. Dezember 2014, Nr. 1530
ActionAction Beschluss vom 16. Dezember 2014, Nr. 1547
ActionAction Beschluss vom 23. Dezember 2014, Nr. 1579
ActionAction Beschluss vom 23. Dezember 2014, Nr. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. Februar 2014, Nr. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 9 April 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, Nr. 188
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 gennaio 2012, Nr. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 21 marzo 2012, n 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza vom 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 22 ottobre 2012, Nr. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 12 dicembre 2012, Nr. 278
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 02.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis