In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 29/06/2015

Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 144
Legge di stabilità 2012 - c.d. zone a burocrazia zero - affidamento ad un organo statale dei procedimenti relativi alle attività produttive - abrogazione - cessazione della materia del contendere

Sentenza 19 maggio 2014 (28 maggio 2014), n. 144; Pres. Silvestri, Red. Grossi

 

Ritenuto in fatto 1.− Con ricorso notificato l’11-16 gennaio 2012 e depositato il successivo 16 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del 2012 al n. 8), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato diverse norme della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), tra le quali i commi da 1 a 6 dell’art. 14, che (in sintesi) prevedono la costituzione, «su richiesta della regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», di un ufficio locale del Governo («presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato»), cui è demandato, in via esclusiva e all’unanimità, il rilascio di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti avviati su richiesta di parte per l’inizio di nuove iniziative produttive.

La Regione ricorrente rileva che la disciplina delle «zone a burocrazia zero», già prevista con riferimento al «Meridione d’Italia» dall’art. 43 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2011, in quanto, sebbene destinata ad incidere su materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale, non aveva previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e le Regioni. E sottolinea che (ove ne venisse ritenuta l’applicabilità anche nei confronti delle autonomie speciali) le norme censurate, pur riservando alla Regione interessata l’iniziativa per la costituzione dell’ufficio locale del Governo, prevedono un’attribuzione generalizzata, ad un organo composto e presieduto da rappresentanti dello Stato, di un insieme di funzioni individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza, con ciò violando, per un verso, la competenza legislativa concorrente e residuale della Valle d’Aosta di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); per altro verso, gli artt. 2, primo comma, lettere a), p), q) e t), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), che garantiscono alla Valle d’Aosta la competenza legislativa esclusiva e l’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, rispettivamente in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», «artigianato»; «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; «fiere e mercati»; e, infine, l’art. 3, primo comma, lettere a) ed e), del medesimo statuto speciale, che riconosce alla Regione ricorrente la potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi statali in materia di «industria e artigianato» e «utilizzazione delle miniere».

Inoltre, con specifico riguardo al comma 5 dell’art. 14 (che – nelle ipotesi in cui i procedimenti incardinati presso lo «Sportello unico per le attività produttive» non siano conclusi nel termine previsto dalla legge – dispone che l’adozione dei sottostanti provvedimenti sia rimessa «all’ufficio locale del Governo»), la Regione autonoma lamenta che a quest’ultimo organo è stato attribuito un vero e proprio potere sostitutivo, con lesione delle sue competenze legislative nelle materie sopra indicate, atteso che la sostituzione governativa avviene al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione, ed in particolare dall’art. 4 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l’art. 1-bis del decreto- legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), che subordina espressamente l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Valle d’Aosta ai casi di «accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari», previa assegnazione all’amministrazione regionale di un congruo termine per provvedere. Laddove, poi, l’esercizio del potere in questione è stato riconosciuto all’ufficio locale del Governo prescindendo anche dalla ricorrenza dei presupposti giuridici di cui all’art. 120 Cost., e neppure essendo previsto, sempre in violazione dell’art. 120 Cost., nonché degli artt. 118 Cost. e 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che l’esercizio di siffatto potere sia esercitato nel rispetto dei princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione (sul punto, la Regione richiama le sentenze di questa Corte n. 383 del 2005 e n. 165 del 2011).

2.− Con altro ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il successivo 18 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del 2012 al n. 12), la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, ha impugnato in via principale diverse disposizioni della medesima legge n. 183 del 2011, tra cui anche l’art. 14, commi da 1 a 6.

Premesso il dubbio che tale censurato articolo – approvato dopo la già richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del decreto- legge n. 78 del 2010 (al quale fa riferimento per definire il proprio àmbito di applicazione) nella parte in cui è destinato «ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale» – non si applichi a tali materie, con conseguente carenza di interesse di essa ricorrente alla impugnazione, la Provincia osserva tuttavia che il tenore di detto art. 14 non consente di escluderne l’applicazione anche alle Regioni speciali, sicché l’impugnazione viene proposta in via tuzioristica.

Nel merito, la Provincia autonoma di Trento (con argomentazioni analoghe a quelle della Regione Valle d’Aosta) osserva che, come rilevato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2011, le norme censurate intervengono in svariate materie di competenza provinciale, nelle quali la Provincia dispone anche della potestà amministrativa ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come l’«urbanistica» (art. 8, numero 5), l’«artigianato» (art. 8, numero 9), le «fiere e i mercati» (art. 8, numero 12), le «miniere, cave e torbiere» (art. 8, numero 14), il «turismo e l’industria alberghiera» (art. 8. numero 20), l’«agricoltura» (art. 8, numero 21), il «commercio» (art. 9, numero 3), gli «esercizi pubblici» (art. 9, numero 7), l’«incremento della produzione industriale» (art. 9, numero 8). E rileva che (verificata l’operatività della «clausola di maggior favore» di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) iniziative produttive potrebbero poi aversi in materie di competenza provinciale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. quali: «sostegno all’innovazione per i settori produttivi», «ordinamento della comunicazione», «porti e aeroporti civili», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», «promozione e organizzazione di attività culturali».

Poiché le norme censurate regolano in modo dettagliato i procedimenti amministrativi relativi alle iniziative produttive, affidando la competenza a deciderli ad un ufficio statale (seppur comprendente anche rappresentanti degli enti territoriali), la Provincia lamenta la lesione delle competenze legislative ed amministrative nelle materie sopra elencate ed in quella dell’«organizzazione amministrativa» (ai sensi dell’art. 8, numero 1, dello statuto speciale, ovvero dell’art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole), dato che il procedimento amministrativo non è, in realtà, una materia autonoma, ma è connesso, da un lato, alle singole materie, dall’altro, appunto all’organizzazione amministrativa dei vari enti. Per le materie per le quali siano applicabili le norme statutarie, la ricorrente denuncia, altresì, la lesione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale, per «l’esproprio» della competenza a regolare i procedimenti amministrativi e della stessa funzione amministrativa; qualora, invece, fosse ritenuto operante l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 o si ricadesse in una «nuova» materia, la violazione riguarderebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., sempre per l’invasione della competenza provinciale a regolare i procedimenti amministrativi nelle proprie materie e per assenza dei presupposti della «chiamata in sussidiarietà», come evidenziato dalla citata sentenza n. 232 del 2011.

Inoltre, per la ricorrente, le norme censurate si pongono in contrasto anche con le norme di attuazione di cui agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che rispettivamente, nelle materie di potestà legislativa provinciale, vietano la diretta operatività della legislazione statale e l’attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative diverse da quelli spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione; con gli artt. 87, 88 e 107 dello statuto speciale, in quanto l’attuazione-integrazione delle norme statutarie disciplinanti le funzioni del Commissario del Governo (che nella Provincia svolge le funzioni del prefetto) rientra nella competenza delle norme di attuazione; ed infine con gli artt. 3 e 97 Cost., perché la norma dichiara di voler ridurre gli oneri amministrativi, ma, in realtà, li aggrava, dato che agli organi normalmente competenti sostituisce un ufficio necessariamente composto dai rappresentanti dei quattro livelli istituzionali (a prescindere dal tipo di procedimento) che devono decidere all’unanimità.

3.− Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che – deducendo la natura perplessa e meramente eventuale delle proposte censure, superabili mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame – conclude preliminarmente per l’inammissibilità delle questioni proposte in entrambi i ricorsi.

Nel merito (con identiche argomentazioni) l’Avvocatura afferma, poi, la non fondatezza delle medesime questioni, rilevando che la richiamata sentenza n. 232 del 2011, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’originario art. 43 del decreto- legge n. 78 del 2010, nella parte in cui era destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale, ha precisato che una legge statale può legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, a condizione che detti una disciplina logicamente pertinente, limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative. Per la difesa dello Stato, la norma in esame appare, quindi, coerente con il dettato della citata sentenza, in quanto attribuisce il compito di definire i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi ad un organo, quale è l’ufficio locale del Governo, composto in modo paritetico da rappresentanti di ciascun livello di governo interessato; la qual cosa garantisce il pieno rispetto del principio di leale collaborazione mediante adeguati meccanismi di cooperazione. Inoltre, secondo il Governo, la disposizione impugnata, lungi dall’espropriare le competenze dei singoli enti territoriali a regolare i procedimenti amministrativi, prevede che l’istituzione del detto organismo avvenga su richiesta della singola Regione, limitando così l’applicazione della disciplina delle «zone a burocrazia zero» a quanto strettamente indispensabile a giudizio della Regione medesima.

4.− Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la Provincia autonoma di Trento – dopo aver replicato nel merito alle difese svolte dall’Avvocatura generale dello Stato – rileva che l’intero art. 43 del decreto- legge n. 78 del 2010 è stato abrogato dall’art. 37-bis del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e che da ciò deriverebbe la cessazione della materia del contendere, giacché il censurato art. 14 non è stato applicato nel territorio di essa Provincia autonoma prima di tale abrogazione.

Considerato in diritto 1.− Con due distinti ricorsi, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato ciascuna diverse norme della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), tra le quali i commi da 1 a 6 dell’art. 14.

Il comma 1 prevede che, «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». I successivi commi da 2 a 6, dispongono quanto segue: «2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 43 del citato decreto- legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all’unanimità, dall’ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio»; «3. L’ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata»; «4. Resta esclusa l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell’ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo»; «5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l’adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all’ufficio locale del Governo»; «6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all’ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi».

1.1.− Rilevato che la disciplina delle «zone a burocrazia zero», già prevista con riferimento al «Meridione d’Italia» dall’art. 43, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, espressamente richiamato dalla norma censurata, è stata dichiarata incostituzionale da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2011 («nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale»), le ricorrenti sottolineano che (ove ne venisse ritenuta l’applicabilità anche nei confronti delle autonomie speciali) le norme censurate, violerebbero le competenze legislative concorrenti e residuali previste nei rispettivi statuti.

1.2.− In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta denuncia la violazione: a) degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), poiché anche le norme impugnate dispongono una attribuzione generalizzata, ad un organo composto e presieduto da rappresentanti dello Stato, di un insieme di funzioni individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza; b) degli artt. 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), che le garantiscono la competenza legislativa esclusiva e l’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, rispettivamente in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», «artigianato»; «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; «fiere e mercati»; c) dell’art. 3, comma 1, lettere a) ed e), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione ricorrente la potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi statali in materia di «industria e artigianato» e «utilizzazione delle miniere»; d) (con specifico riferimento all’art. 14, comma 5, rispetto al quale la Regione lamenta che sia stato attribuito all’ufficio locale del Governo un vero e proprio potere sostitutivo) dell’art. 4 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l’art. 1-bis del decreto- legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), che subordina espressamente l’esercizio di tale potere ai casi di «accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari», previa assegnazione all’amministrazione regionale di un congruo termine per provvedere; nonché con gli artt. 120 e 118 Cost. e 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), poiché l’esercizio del potere in questione è stato riconosciuto prescindendo anche dalla ricorrenza dei presupposti giuridici e dal rispetto dei princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

1.3.− Dal canto suo, la Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione: a) degli artt. 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21); 9, numeri 3), 7) e 8); e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), poiché le norme censurate intervengono in svariate materie di competenza provinciale, come l’«urbanistica», l’«artigianato», le «fiere e i mercati», le «miniere, cave e torbiere», il «turismo e l’industria alberghiera», l’«agricoltura», il «commercio», gli «esercizi pubblici», l’«incremento della produzione industriale»; nonché (verificata l’operatività della «clausola di maggior favore» di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto iniziative produttive potrebbero poi aversi in materie di competenza provinciale, quali: «sostegno all’innovazione per i settori produttivi», «ordinamento della comunicazione», «porti e aeroporti civili», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», «promozione e organizzazione di attività culturali»; b) degli artt. 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21); 9, numeri 3), 7) e 8); e 16 dello statuto speciale; nonché dell’art. 8, numero 1), dello statuto speciale (ovvero dell’art. 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole), poiché le norme censurate regolano in modo dettagliato i procedimenti amministrativi relativi alle iniziative produttive, affidando la competenza a deciderli ad un ufficio statale; c) degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale ovvero (qualora si ritenga operante l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 o si ricada in una «nuova» materia) degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., per l’invasione della competenza provinciale a regolare i procedimenti amministrativi nelle proprie materie e per assenza dei presupposti della chiamata in sussidiarietà; d) degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che rispettivamente, nelle materie di potestà legislativa provinciale, vietano la diretta operatività della legislazione statale, e l’attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative diverse da quelli spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione; e) degli artt. 87, 88 e 107 dello statuto speciale, in quanto l’attuazione-integrazione delle norme statutarie disciplinanti le funzioni del Commissario del Governo (che nella Provincia svolge le funzioni del prefetto) rientra nella competenza delle norme di attuazione; f) degli artt. 3 e 97 Cost., perché la norma dichiara di voler ridurre gli oneri amministrativi ma, in realtà, li aggrava, dato che agli organi normalmente competenti sostituisce un ufficio necessariamente composto dai rappresentanti dei quattro livelli istituzionali (a prescindere dal tipo di procedimento), che devono decidere all’unanimità.

2.− Riservate a separate pronunce le decisioni sull’impugnazione delle altre norme contenute nella legge n. 183 del 2011, vengono in esame in questa sede le questioni di costituzionalità relative all’art. 14, commi da 1 a 6.

2.1.− Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento in quanto aventi un oggetto comune (art. 14, commi da 1 a 6) ed implicanti la soluzione di questioni – ancorché riferite a parametri statutari parzialmente diversi – sostanzialmente analoghe.

3.− Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che, dopo la proposizione di entrambi i ricorsi, il secondo periodo del comma 4 dell’art. 37-bis del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto che «L’articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato». Poiché le censure svolte dalle ricorrenti riguardano proprio la portata applicativa della disciplina delle «zone a burocrazia zero» dettata dall’art. 43 (che il comma 1 dell’impugnato art. 14 estendeva in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, all’intero territorio nazionale), lo ius superveniens viene ad incidere direttamente sul contenuto dispositivo della normativa impugnata, facendone venir meno in toto l’applicabilità.

Da un lato, può pertanto affermarsi come la sopravvenuta abrogazione della norma richiamata (che costituisce parte integrante e presupposto di operatività delle disposizioni impugnate) sia pienamente satisfattiva delle pretese delle ricorrenti (così realizzando la prima delle due condizioni che la giurisprudenza della Corte ha enucleato per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere: sentenze n. 272, n. 246 e n. 228 del 2013). Quanto all’ulteriore requisito, va rilevato come la sola Provincia autonoma di Trento abbia richiesto l’adozione di siffatta pronuncia, affermando (nella memoria illustrativa di udienza) che la norma non ha trovato applicazione medio tempore nel suo territorio. Tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte, titolare dell’interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via di azione (ed in quanto riguardante circostanze da questa direttamente acclarabili e non contestate da controparte), risulta sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni proposte dalla predetta Provincia autonoma.

3.1.− Viceversa l’assenza di alcun riferimento allo ius superveniens ad opera della Regione autonoma Valle d’Aosta, che nulla osserva in ordine alla eventuale satifattività nei suoi confronti della novella e, soprattutto, alla mancata applicazione della normativa censurata nel suo territorio, non consente di addivenire – rispetto alle questioni da essa proposte, con riferimento agli specifici evocati parametri, anche statutari – alla medesima declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinandosi pertanto la necessità di condurre nel merito il richiesto scrutinio di costituzionalità.

4.− Con riguardo al quale, sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni in ragione della asserita natura perplessa e meramente eventuale delle proposte censure. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la eventuale finalità interpretativa, o «cautelativa», della questione proposta in via principale non incide sull’ammissibilità della questione medesima. Questa Corte ha ripetutamente affermato che a differenza del giudizio in via incidentale, quello in via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni (anche se poste in subordinazione logica) prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 278 del 2010 e n. 249 del 2005). D’altronde, pur nei limiti di ciò che possa essere considerato disponibile dai contendenti (ordinanza n. 342 del 2009), nella fattispecie, la manifestata radicale divergenza delle rispettive premesse interpretative dei contraddittori in ordine al contestato àmbito di applicabilità (in ragione dell’espresso richiamo nelle disposizioni impugnate) della norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (dalla sentenza n. 232 del 2011) ai rapporti da esse disciplinati dimostra il carattere effettivamente e plausibilmente controverso della questione, derivante appunto dalla mancanza di una convergenza ermeneutica che sola potrebbe rendere l’impugnazione priva di consistenza, perché assente l’interesse a coltivarla (ordinanza n. 342 del 2009).

5.− Nel merito, le censure mosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta sono fondate.

5.1.− Su ricorso di una Regione a statuto ordinario, con la sentenza n. 232 del 2011, di qualche mese precedente alla emanazione della normativa censurata, l’art. 43 del decreto- legge n. 78 del 2010 (che ha previsto, con normativa del tutto analoga, la possibilità di istituzione e la relativa regolamentazione delle «zone a burocrazia zero» nel «Meridione d’Italia») è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, «nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale».

Poiché l’impugnato art. 14 della legge n. 183 del 2011, espressamente estende, fino al 31 dicembre 2013, all’intero territorio nazionale la medesima disciplina prevista dal menzionato art. 43, il rinvio operato dalla disposizione censurata a quanto previsto da quella dichiarata incostituzionale comporta che anche la normativa oggetto del presente scrutinio soffra degli stessi vizi della norma richiamata, che ne determina lo specifico contenuto dispositivo. E, d’altronde, le censure svolte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta sono nel loro contenuto analoghe (seppure riferite, tra l’altro, anche a specifiche competenze statutarie) a quelle svolte a suo tempo dalla precedente ricorrente.

5.2.− Così, da un lato (conformemente a quanto affermato nella richiamata pronuncia) deve ribadirsi che la disposizione impugnata – prevedendo una attribuzione generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni, individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza – è destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o avviati d’ufficio concernenti le «nuove iniziative produttive». E ciò, a prescindere dalla materia nel cui contesto hanno rilievo tali procedimenti, i quali possono essere destinati ad esplicarsi nei più svariati àmbiti materiali, sia di competenza esclusiva statale, sia di competenza primaria, ovvero integrativa ed attuativa, attribuite alla Regione autonoma ricorrente rispettivamente dagli artt. 2 e 3 dello statuto speciale.

Dall’altro lato (sempre in conformità con la sentenza n. 232 del 2011), va richiamato il consolidato orientamento secondo il quale (poiché la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall’organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato), tale scelta deve giustificarsi in base ai princípi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (ex plurimis, sentenze n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005). E deve riaffermarsi che, proprio in ragione della rilevanza dei valori coinvolti, una deroga al riparto operato dall’art. 4 dello statuto speciale (secondo il quale: «La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 2 e 3 […]») può essere giustificata solo se la valutazione dell’interesse unitario sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

Affinché, dunque, nelle materie di competenza della Regione autonoma ricorrente, una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa detti una disciplina logicamente pertinente (dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni), che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e che sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Infatti, solo la presenza di tali presupposti, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, consente di giustificare la scelta statale dell’esercizio unitario di funzioni (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2011).

5.3 − L’intera normativa censurata – che, come detto, richiama, al comma 1, la disciplina di cui all’art. 43 del decreto- legge n. 78 del 2010 e ne fa proprio il relativo campo di applicazione indifferenziato, con ciò influendo anche sulla portata dispositiva dei successivi commi da 2 a 6 – è viziata dagli stessi profili di incostituzionalità della disposizione richiamata, in ragione della assoluta carenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione sia dell’esigenza di assicurare l’esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori.

Né, peraltro, può valere l’osservazione della difesa dello Stato, secondo cui la disposizione impugnata prevede che l’operatività della disciplina in esame sia subordinata alla richiesta della Regione (ai sensi del comma 2 dell’art. 14), limitando così l’applicazione della disciplina delle «zone a burocrazia zero» a quanto strettamente indispensabile a giudizio della Regione medesima. Tale assunto non risulta decisivo, giacché l’eventuale richiesta non potrebbe mai costituire acquiescenza, né potrebbe influire sull’assetto delle competenze che è materia indisponibile da parte delle Regioni.

6.– La normativa di cui all’art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011 deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’àmbito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d’Aosta;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione; nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 102
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 108
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 112
ActionAction Beschluss vom 4. Februar 2014, Nr. 115
ActionAction Beschluss vom 11. Februar 2014, Nr. 144
ActionAction Beschluss vom 18. Februar 2014, Nr. 166
ActionAction Beschluss vom 18. Februar 2014, Nr. 172
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 187
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 196
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 211
ActionAction Beschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 217
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 238
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 268
ActionAction Beschluss vom 11. März 2014, Nr. 286
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 292
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 293
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 317
ActionAction Beschluss vom 18. März 2014, Nr. 318
ActionAction Beschluss vom 25. März 2014, Nr. 357
ActionAction Beschluss vom 1. April 2014, Nr. 361
ActionAction Beschluss vom 15. April 2014, Nr. 438
ActionAction Beschluss vom 15. April 2014, Nr. 450
ActionAction Beschluss vom 29. April 2014, Nr. 484
ActionAction Beschluss vom 29. April 2014, Nr. 492
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 540
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 541
ActionAction Beschluss vom 13. Mai 2014, Nr. 542
ActionAction Beschluss vom 20. Mai 2014, Nr. 577
ActionAction Beschluss vom 27. Mai 2014, Nr. 590
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 660
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 663
ActionAction Beschluss vom 3. Juni 2014, Nr. 658
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 687
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 688
ActionAction Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 691
ActionAction Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 771
ActionAction Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 817
ActionAction Beschluss vom 8. Juli 2014, Nr. 861
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 889
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 895
ActionAction Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 920
ActionAction Beschluss vom 29. Juli 2014, Nr. 938
ActionAction Beschluss vom 5. August 2014, Nr. 964
ActionAction Beschluss vom 2. September 2014, Nr. 1041
ActionAction Beschluss vom 9. September 2014, Nr. 1060
ActionAction Beschluss vom 7. Oktober 2014, Nr. 1181
ActionAction Beschluss vom 14. Oktober 2014, Nr. 1188
ActionAction Beschluss vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216
ActionAction Beschluss vom 21. Oktober 2014, Nr. 1242
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1248
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1302
ActionAction Beschluss vom 4. November 2014, Nr. 1304
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1308
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1309
ActionAction Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1315
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1366
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1388
ActionAction Beschluss vom 18. November 2014, Nr. 1370
ActionAction Beschluss vom 25. November 2014, Nr. 1421
ActionAction Beschluss vom 9. Dezember 2014, Nr. 1528
ActionAction Beschluss vom 9. Dezember 2014, Nr. 1530
ActionAction Beschluss vom 16. Dezember 2014, Nr. 1547
ActionAction Beschluss vom 23. Dezember 2014, Nr. 1579
ActionAction Beschluss vom 23. Dezember 2014, Nr. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction2014
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. Februar 2014, Nr. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 9 April 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, Nr. 188
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 gennaio 2012, Nr. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 21 marzo 2012, n 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza vom 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 22 ottobre 2012, Nr. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 12 dicembre 2012, Nr. 278
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 02.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 14.02.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis