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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 9 (Altre competenze del Consiglio)

(1) Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

(2) Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

(3) Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

(4) Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di contributi finanziari.

(5) Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l’attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall’articolo 10.