In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 1 (Istituzione)

(1) È istituito il Consiglio dei comuni, di seguito denominato Consiglio, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

(2) Il Consiglio ha sede presso il Consiglio provinciale.

Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1) La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni, della rappresentanza dei territori delle comunità comprensoriali e della presenza di entrambi i sessi.

(2) Possono far parte del Consiglio solo sindaci e assessori comunali di comuni altoatesini nonché ex sindaci di tali comuni. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

(3) Il Consiglio è composto da:

  1. tre componenti designati dal comune capoluogo; due di essi appartengono al gruppo linguistico italiano;
  2. un componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
  3. un componente eletto dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
  4. due componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano; non partecipano comunque al voto i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
  5. un componente eletto dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c) e d);
  6. sette componenti eletti dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali; ciascun gruppo di comuni esprime un componente; non partecipano all’elezione i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b), e i sindaci che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c), d) ed e);
  7. un componente eletto dall’assemblea dei sindaci di tutti i comuni.

(4) Tutte le elezioni hanno luogo lo stesso giorno, nell’ambito dell’assemblea generale dei sindaci, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni. L’elezione di cui alla lettera g) del comma 3 ha luogo dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni di cui a tutte le altre lettere.

(5) Qualora il risultato di tutte le elezioni sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, le elezioni dei sette componenti di cui alla lettera f) del comma 3 sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove votazioni. Lo stesso vale qualora nel Consiglio non risultino rappresentati entrambi i sessi, salvo il caso in cui tutti i sindaci dei comuni appartengano allo stesso sesso.

(6) Le elezioni sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all’assemblea generale dei sindaci, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaco può esprimere una preferenza. Per ciascun raggruppamento sono eletti coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

(7) Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la direzione delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio, la proclamazione dei risultati, la ripetizione di elezioni non valide, l’indizione di elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le elezioni suppletive si tengano una sola volta all’anno. In prima applicazione il regolamento viene approvato dal Consiglio ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche.

(8) I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 3 (Elezione del presidente)

(1) Il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea dei sindaci di tutti i comuni lo stesso giorno delle elezioni dei componenti, dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.

(2) È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.

(3) Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2, in quanto compatibili.

Art. 4 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)

(1) Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

(2) Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.

(3) I componenti decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di assessore del comune. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea generale, a elezione suppletiva nell’ambito del raggruppamento di riferimento.

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1) Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

(2) Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(3) Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

(4) Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. Il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo.

(5) Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

(6) Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

(7) Il regolamento assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.

(8) Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.

(9) Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l’approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l’erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del Presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

(10) Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.

Art. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)

(1) Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. Il presidente del Consiglio o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma.

(2) Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all’esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

(3) La segreteria del Consiglio provinciale o la segreteria della Giunta provinciale trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere.

(4) Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell’eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

(5) Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all’atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.

Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)  delibera sentenza

(1) Il Consiglio ha l’iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all’articolo 6, comma 1. L’iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le regole dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(2) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applica il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.2)

(3) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all’articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Trovano applicazione l’articolo 15, comma 2, e, in quanto compatibile, il Capo III della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(4) Il Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 89 del 07.03.2011 - Richiesta di un referendum abrogativo da parte del Consiglio dei Comuni - necessità di escludere le leggi tributarie e di bilancio - cessazione della materia del contendere
2)

L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 gennaio 2011, n. 2.

Art. 8 (Competenze in materia di finanza locale)

(1) Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale.

Art. 9 (Altre competenze del Consiglio)

(1) Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

(2) Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

(3) Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

(4) Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di contributi finanziari.

(5) Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l’attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall’articolo 10.

Art. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)

(1) È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.

(2) La Conferenza è costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio.

(3) Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

(4) Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

(5) Le intese sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

(6) Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio.

Art. 11 (Indennità e rimborsi spese)

(1)Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.3)

(2) Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

3)

L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 12 (Seduta congiunta)

(1) Il Consiglio provinciale e il Consiglio possono riunirsi di comune accordo in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie comunali nella provincia.

Art. 13 (Norma finanziaria)

(1). La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario 2009.

(2) Per gli anni finanziari successivi le spese per l’attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 14 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

(1) In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

(2) Fino all’insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge rimane in carica il Consiglio di cui alla legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, che opera secondo la normativa ivi prevista, fatta salva la nuova competenza di cui all'articolo 2, comma 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.