Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.
(1)Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.3)
(2) Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.