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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 11 (Indennità e rimborsi spese)

(1)Al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.3)

(2) Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

3)

L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.