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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)

(1) È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.

(2) La Conferenza è costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio.

(3) Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

(4) Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

(5) Le intese sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

(6) Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio.