In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 101)
Disposizioni in materia di consiglio dei comuni2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 giugno 2003, n. 25.
2)
Vedi anche gli artt. 14 e 15 della L.P. 8 febbraio 2010, n. 4.

Art. 2 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)

(1) Il Consiglio dei comuni rimane in carica sino al suo rinnovo ai sensi dell'articolo 1.

(2) I componenti del Consiglio dei comuni decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei Comuni o dalla carica di rappresentanza di uno degli enti individuati al comma 2 dell'articolo 1, e sono sostituiti da coloro che subentrano nelle rispettive funzioni.