In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 101)
Disposizioni in materia di consiglio dei comuni2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 giugno 2003, n. 25.
2)
Vedi anche gli artt. 14 e 15 della L.P. 8 febbraio 2010, n. 4.

Art. 5 (Disposizione transitoria)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio dei comuni è eletto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.