(1) Gli scarichi di acque reflue sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura e depurazione.
(2) Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui alla presente legge nonché quelli fissati con l'autorizzazione.
(3) Per il perseguimento degli obiettivi di qualità possono essere stabiliti valori limite di emissione per gli scarichi più restrittivi di quelli fissati dagli allegati alla presente legge, sia per concentrazione massima ammissibile sia per quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, ovvero valori limite di emissione per parametri aggiuntivi non previsti dagli allegati.
(4) Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Può inoltre essere disposto che lo scarico delle acque di lavaggio, di raffreddamento e di quelle impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale.
(5) Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le caratteristiche qualitative dello stesso non devono venire peggiorate.
(6) L'Agenzia può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.