(1) Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato. 7)